Ottemperanza al giudicato sul beneficio Carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Marche n. 71 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica del docente e alla retribuzione professionale, e condanna l’Amministrazione a darvi integrale esecuzione entro il termine assegnato. Il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza adempimento integra il presupposto dell’azione. In caso di perdurante inerzia va nominato Commissario ad acta, con facoltà di adottare ogni atto necessario all’esecuzione. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del Commissario svolge funzione acceleratoria sufficiente.
Il Fatto
Il Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza n. 146/2024 del 2 aprile 2024, ha riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e ha condannato l’Amministrazione a corrispondere la Carta elettronica del docente e la somma di € 261,87, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 18 ottobre 2024, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo lamentando la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito rappresentando di aver trasmesso la sentenza agli Uffici centrali e contestando l’assenza di diffida ad adempiere e la correttezza della procedura di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Di fronte al decorso del termine di legge l’Amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero deve attivarsi per l’adempimento nel termine, collaborando con le Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.
La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è stata invece rigettata, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario ad acta. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 600,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.