Riabilitazione disciplinare e sindacato sull’eccesso di potere valutativo (TAR Toscana n. 168 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riabilitazione rispetto a una sanzione disciplinare è sindacabile per eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione della situazione di fatto. Il possesso dei requisiti dell’art. 87 d.P.R. n. 3 del 1957 — decorso del biennio e giudizio di ottimo nei due anni successivi — costituisce presupposto per la valida presentazione dell’istanza, ma non esaurisce la valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Questa non può qualificare di particolare gravità una condotta punita con il richiamo scritto, sanzione di lieve entità inflitta per comportamenti di minima gravità, né ignorare anni di valutazioni eccellenti e il parere favorevole del dirigente competente. Il provvedimento che contraddica tali elementi è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio presso una Sezione di Polizia Stradale, era stato destinatario di un procedimento disciplinare avviato nel 2014 per fatti risalenti al novembre 2013. La sanzione inizialmente irrogata della pena pecuniaria veniva poi declassata a quella del richiamo scritto con provvedimento del 5.12.2014.
Nel 2016 l’interessato presentava istanza di riabilitazione, respinta nel 2018. Una nuova istanza veniva parimenti rigettata con atto del 14.05.2020, notificato il 20.05.2020, del Ministero dell’Interno. Il ricorrente impugnava tale diniego davanti al TAR Toscana deducendo violazione dell’art. 87, comma 1, d.P.R. n. 3 del 1957 ed eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e travisamento dei fatti. L’istanza cautelare veniva respinta nel 2020 per difetto del periculum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso per l’assorbente censura di eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della disciplina dell’istituto: l’art. 87 d.P.R. n. 3 del 1957 richiede il decorso di almeno due anni dall’inflizione della sanzione e un giudizio di “ottimo” nei due anni successivi.
Il Tribunale chiarisce che tali requisiti, per giurisprudenza consolidata, costituiscono soltanto i presupposti per presentare validamente la domanda, ma non vincolano l’esito della valutazione: residua in capo all’Amministrazione una discrezionalità che, tuttavia, deve essere esercitata correttamente e non può fondarsi su un travisamento dei fatti.
La decisione di rigetto viene ritenuta viziata da una lettura errata degli elementi concreti. Il Collegio valorizza il lungo lasso di tempo trascorso dalla sanzione, superiore a sei anni, la precedente istanza del 2016 respinta nel 2018, i rapporti informativi redatti dal 2014 che descrivono costantemente un rendimento “ottimo”, e il parere favorevole espresso dal dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Toscana.
Decisiva è la qualificazione della sanzione: il richiamo scritto è oggettivamente di lieve entità e viene inflitto per comportamenti di minima gravità. Ne consegue l’illegittimità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la condotta del dipendente era di “particolare gravità”, contraddetta dalla stessa natura della sanzione irrogata.
Il ricorso è pertanto accolto e il diniego annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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