Silenzio inadempimento escluso con inserimento in elenco separato per dublinanti (TAR Toscana n. 1497 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra silenzio-inadempimento la condotta della Prefettura che, a fronte della domanda di inserimento nel sistema di accoglienza presentata dal richiedente protezione internazionale, inserisca la stessa in un elenco separato riservato ai cd. dublinanti, in attesa della definizione della procedura di determinazione della competenza statale. L’Amministrazione fornisce in tal modo un riscontro, ancorché implicito, alla istanza, con la conseguenza che il ricorso avverso il silenzio è inammissibile. L’eventuale contestazione del criterio di differenziazione degli elenchi, posto da un decreto prefettizio, impone l’impugnazione di tale provvedimento nelle forme ordinarie e non l’attivazione del rito di cui all’art. 117 cod. proc. amm., non essendo consentita la conversione del rito in difetto di specifiche censure.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti richiedenti protezione internazionale, hanno presentato domanda di accesso alle misure di accoglienza, chiedendo l’inserimento nel sistema CAS. Ritenendo che la Prefettura non avesse concluso il procedimento, hanno proposto ricorso per silenzio-inadempimento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm..

Secondo la prospettazione difensiva, l’Amministrazione li avrebbe di fatto esclusi dagli elenchi ordinari, collocandoli in un distinto elenco relativo alla procedura Dublino. La Prefettura ha replicato che il criterio discende dal decreto prefettizio del 14 gennaio 2025, adottato per dare precedenza ai soggetti salvati in mare, ai vulnerabili e a chi giunge direttamente dai Paesi extra UE. I ricorsi, riuniti, sono stati trattenuti in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il richiamo alle precedenti pronunce della stessa Sezione. Le sentenze n. 666/2025 e n. 750/2025 risultano inconferenti, perché riguardavano casi in cui l’Amministrazione non aveva opposto alcuna risposta alla domanda, limitandosi a esplicitare solo in giudizio la propria valutazione negativa. In questa sede, invece, la Prefettura ha da subito fornito un riscontro, inserendo le istanze in un elenco a parte.

Da tale rilievo discende la conseguenza centrale: a prescindere dalla legittimità del contenuto del riscontro, non può dirsi che l’Amministrazione sia rimasta inerte. Il silenzio, dunque, non sussiste.

Il Tribunale esamina poi la diversa prospettiva della sospensione procedimentale. Se anche si volesse qualificare l’inserimento nell’elenco separato come soprassessoria in attesa della decisione dell’Unità Dublino, l’effetto deriva dal citato decreto prefettizio. La sua eliminazione avrebbe dovuto essere richiesta con azione impugnatoria avverso quel provvedimento, non con il rito del silenzio. Il Collegio esclude la conversione del rito, perché manca l’articolazione di censure specifiche e la richiesta di accertamento incidentale di illegittimità è formulata solo nelle conclusioni e in modo generico.

Quanto alla vulnerabilità, il Tribunale rileva che per uno dei ricorrenti la condizione è smentita dagli esami medici versati in atti, mentre per un altro è solo riferita, senza documentazione sanitaria a supporto. Su queste basi, richiamando la sentenza n. 1417 del 24 luglio 2025, i ricorsi sono dichiarati inammissibili.

Dalla declaratoria consegue la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre le spese di lite sono compensate in considerazione della fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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