Onorari dimezzati e decoro professionale nel giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 7269 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo liquida gli onorari di causa applicando le tabelle allegate al d.M. 10 marzo 2014, n. 55 e i criteri dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, che impongono di valutare importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare. La riduzione per serialità del contenzioso e per la semplicità della controversia è ammessa, ma non può spingersi fino a svilire il decoro professionale e le previsioni tariffarie. Il giudice conserva un margine di discrezionalità che va esercitato in modo motivato, contemperando le esigenze dell’Amministrazione con la giusta retribuzione del difensore. La liquidazione che si discosti dai valori tabellari in misura tale da risultare inadeguata è sindacabile in appello.
Il Fatto
Una docente non di ruolo, dipendente di istituzioni scolastiche pubbliche, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della carta del docente ex art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e all’accredito dell’importo di euro 3.000,00. Non ottenuta l’esecuzione spontanea, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Piemonte.
Il Tribunale ha ordinato l’esecuzione del giudicato civile e ha condannato l’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 500,00 con distrazione in favore del difensore antistatario. La quantificazione è avvenuta applicando la dimidiazione di cui all’art. 4, comma 1, del d.M. n. 55/2014 sui valori minimi tabellari, motivata con la serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’Amministrazione. La ricorrente ha impugnato in appello la sola statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la riduzione prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale va applicata ai valori medi e non ai minimi tabellari. Le modifiche introdotte con il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 hanno reso vincolanti i parametri ministeriali, con la conseguenza che il giudice non può discostarsene se non motivando adeguatamente.
Su questa base il Consiglio richiama i propri precedenti specifici ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.: le sentenze della Sezione n. 6920 del 2025, n. 4431 del 2025 e n. 3897 del 2025, rese in analoghi giudizi di ottemperanza sulla carta del docente. Tali decisioni hanno già ritenuto inadeguati gli onorari liquidati in primo grado.
La Corte conferma che la liquidazione deve contemperare due esigenze. Da un lato soccorrono i valori delle tabelle allegate al decreto, in particolare la tabella n. 21 per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi. Dall’altro opera il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice, che considera anche l’obiettiva semplicità del contenzioso, la sua serialità e il ridotto valore della somma da accreditare.
Il Collegio ritiene quindi che l’onorario del primo grado debba essere rideterminato in misura superiore a quella fissata dal TAR, in continuità con i precedenti richiamati. L’appello è accolto e, in parziale riforma, le spese del giudizio di primo grado sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello sono integralmente compensate, salvo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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