Errore sull’atto impugnato e inidoneità della memoria a estendere il thema decidendum (Cons. Stato n. 7270 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione degli atti effettivamente impugnati non dipende dalla sola epigrafe del ricorso, ma va desunta dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure concretamente proposte. La memoria depositata dal ricorrente e non notificata alle controparti è inidonea ad ampliare il thema decidendum, potendo svolgere solo una funzione illustrativa dei motivi già dedotti. L’atto endoprocedimentale privo di effetti esterni, recante le controdeduzioni dell’Amministrazione, non è autonomamente impugnabile. Qualora l’impugnazione sia stata proposta avverso tale atto e non contro il successivo provvedimento demolitorio, il ricorso è irricevibile e l’errore non è rimediabile in corso di causa.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ha realizzato muretti laterali all’ingresso difformi dall’art. 41 del regolamento edilizio comunale, che prescrive un’altezza massima di mt. 1,50. Il Comune, con nota del 1° aprile 2021, ha rappresentato l’impossibilità della sanatoria; con successiva ordinanza del 12 aprile 2021 ha ingiunto la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania la sola nota, assumendo di averla ricevuta via P.E.C. il 13 aprile 2021. Il TAR, con sentenza n. 983/2023, ha dichiarato il ricorso irricevibile, perché la nota era stata comunicata il 1° aprile 2021 e il ricorso, notificato il 14 giugno 2021, era tardivo; inoltre l’ordinanza demolitoria non era mai stata impugnata. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e conferma la declaratoria di irricevibilità, ritenendo assorbente l’infondatezza del primo motivo. La questione centrale riguarda l’individuazione dell’atto impugnato in presenza di un equivoco tra la nota del 1° aprile 2021, atto endoprocedimentale, e l’ordinanza del 12 aprile 2021.
Il Consiglio di Stato applica l’indirizzo giurisprudenziale invocato dallo stesso appellante, secondo cui occorre valutare il tenore complessivo del gravame e il contenuto dei motivi (Sez. V n. 5209 del 2023; Sez. VII n. 4449 del 2023). Da tale verifica emerge che l’intero ricorso di primo grado, epigrafe e censure, si riferiva alla sola nota, senza alcun riferimento diretto o esplicito all’ordinanza demolitoria.
La memoria depositata il 2 luglio 2021, con cui il ricorrente ha tentato di estendere l’impugnazione all’ordinanza, è inidonea allo scopo: non notificata a controparte, è atta solo a illustrare i motivi già dedotti (Sez. IV n. 3204 del 2024; Sez. VII n. 8016 del 2023). L’estensione del thema decidendum sarebbe comunque tardiva.
Quanto alla natura della nota, la sua semplice lettura ne dimostra il carattere di atto endoprocedimentale, privo di effetti esterni e non autonomamente impugnabile (Sez. V n. 3290 del 2024). La statuizione sulla tardività dell’impugnazione non è stata specificamente gravata e non è più contestabile. Nel merito, l’ordinanza di rimozione prescinde dal profilo dell’autorizzazione paesaggistica e si fonda sul contrasto con il regolamento edilizio, sicché il rilascio o meno di tale autorizzazione non incide sulla demolizione.
L’appello è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite per le particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.