Errore di fatto revocatorio e confine con la rivalutazione probatoria (Cons. Stato n. 9624 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è configurabile esclusivamente nell’attività preliminare di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo. Non coinvolge il successivo ragionamento di interpretazione e valutazione delle domande e delle eccezioni, che può integrare solo un errore di giudizio, non censurabile in revocazione. L’errore deve derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, tale da indurre il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale, deve essere riscontrabile con immediatezza, deve attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato e deve presentare un nesso causale con la statuizione. È pertanto inammissibile la revocazione che solleciti una rivalutazione del materiale probatorio o che investa un punto oggetto di espressa controversia.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato istanza di condono edilizio ex art. 32 l. n. 326 del 2003 per un ampliamento realizzato mediante chiusura di un portico, con creazione di sei camere/bungalow su area soggetta a vincolo paesaggistico istituito prima dei lavori. Il diniego del Comune è stato confermato dal TAR Campania, sez. II, n. 762 del 12 febbraio 2019 e, in appello, dal Cons. Stato, sez. VI, n. 3857 del 2022, che ha respinto il primo motivo ritenendo la chiusura del portico idonea a creare nuova cubatura non condonabile e ha assorbito i restanti motivi.
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2022 e depositato il 4 gennaio 2023, l’interessata ha proposto revocazione ex art. 295, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che la documentazione in atti, in particolare gli elaborati del verificatore, comprovasse che il portico preesistente fosse chiuso su tre lati e non su due. Il Comune e i privati si sono costituiti eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni sulla costituzione dei privati. La costituzione del signor interveniente ad opponendum è dichiarata inammissibile per le stesse ragioni già illustrate dalla sentenza n. 3857 del 2022. La costituzione delle signore è invece giustificata dalla notificazione del ricorso revocatorio effettuata, inopinatamente, dalla ricorrente.
Nel merito, il ricorso è inammissibile. Il Consiglio richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. V, n. 8265 del 2023): l’errore di fatto attiene alla percezione materiale degli atti e non al ragionamento valutativo, altrimenti la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio. Ne indica i requisiti: derivazione da errata od omessa percezione del contenuto materiale, accertabilità con immediatezza, riferimento a un punto non controverso, rapporto di causalità con la statuizione.
Nel caso concreto il vizio non è configurabile. Il preteso errore cade su aspetti che hanno costituito espressamente punto controverso, sin dall’atto di appello e nel corso del giudizio di cognizione. La parte sollecita inoltre inammissibilmente una rivalutazione del materiale probatorio (Cons. Stato, sez. IV, n. 8063 del 2021). Anche ammesso un errore, esso atterrebbe a circostanza non determinante: la ragione assorbente del diniego è che le opere abusive su aree vincolate non sono ammesse a condono (Cons. Stato, sez. II, n. 8314 del 2024).
Nel merito, solo per scrupolo, il Collegio rileva che l’abuso non è sanabile, essendo stata realizzata nuova volumetria con destinazione diversa partendo da una struttura posticcia destinata a servizi igienici, parzialmente aperta su due lati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore del Comune e integrale compensazione tra le parti private.
Nota della Redazione
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