Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Ministero (TAR Toscana n. 1898 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine dilatorio, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., che decorre dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e cessa con l’insediamento del commissario. La misura va commisurata al caso concreto in funzione dissuasiva e non risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale delle cause, dell’identità del titolo azionato e del frazionamento della domanda.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto di numerosi docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità richieste, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
Decorso invano il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, i ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale, e li ha dichiarati fondati. Dal materiale di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito: l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione costituisce il presupposto dell’ordine di esecuzione.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza diritto al compenso.
Quanto alla misura coercitiva, il Collegio ha ritenuto che il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità di mora è stata fissata in euro 10 giornalieri per ogni ricorrente, con decorrenza dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario.
Sulle spese il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La quantificazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità delle cause, dell’identità del titolo azionato e del frazionamento della domanda.
Nota della Redazione
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