Causa di servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica (TAR Puglia n. 648 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, di natura complessa e obbligatorio e vincolante ex art. 14 d.P.R. n. 461/2001, è espressione di amplissima discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò circoscritto alle ipotesi di palese incongruità e irrazionalità o di manifesto travisamento dei fatti, restando escluso il controllo sull’intrinseca fondatezza tecnico-clinica del giudizio medico-legale. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio, l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 richiede che i fatti di servizio siano causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità, non operando il principio dell’equivalenza delle condizioni di cui all’art. 41 cod. pen. Grava sul dipendente l’onere di provare fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione degli inevitabili disagi e fatiche connaturati alla prestazione.

Il Fatto

Il ricorrente, Maresciallo di 1ª Classe dell’Aeronautica Militare in servizio presso un reparto pugliese, ha chiesto nel 2016 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie discopatiche del rachide cervicale e lombare. La Commissione Medica Ospedaliera le aveva ascritte, per cumulo, alla Tabella A – VII categoria. Il Comitato di Verifica, nell’adunanza del 20 gennaio 2021, ha invece espresso parere negativo sulla riconducibilità causale delle infermità ai fatti di servizio.

Il Ministero della Difesa ha quindi rigettato l’istanza con decreto del 2020, notificato nel 2021. Il militare ha impugnato il provvedimento e il parere, deducendo violazione di legge e eccesso di potere per travisamento, omessa valutazione dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà, e chiedendo in via istruttoria una verificazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il regime del parere del Comitato. Esso è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione ex art. 14 d.P.R. n. 461/2001 e, per la completezza dell’istruttoria, assorbe i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento. L’Amministrazione può dunque richiamarlo per relationem, senza ulteriore motivazione, quando vi aderisca.

Da ciò deriva il perimetro del sindacato giurisdizionale. I giudizi sulla dipendenza da causa di servizio si fondano su nozioni scientifiche e dati di esperienza propri della disciplina e si caratterizzano per una amplissima discrezionalità tecnica. Il giudice può rilevare solo la palese incongruità, l’irrazionalità o il manifesto travisamento dei fatti, non potendo sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico.

Sul piano sostanziale, il Collegio richiama l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973: le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano causa o concausa efficiente e determinante. Nella materia non trova applicazione il principio dell’equivalenza delle condizioni dell’art. 41 cod. pen., come precisato dalla Cass. n. 2767 del 2013 e dalla Cass. n. 15074 del 2009. Occorre che l’attività lavorativa sia essa stessa concausa efficiente e determinante, sì che senza di essa l’evento non si sarebbe verificato.

La Corte richiama poi la Cass. n. 21825 del 2014 e le Sezioni Unite n. 11353 del 2004: in presenza di eziologia multifattoriale e in assenza di un rischio specifico, il nesso causale non può fondarsi su presunzioni astratte, ma esige una dimostrazione ancorata a concrete situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione. Solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, integrano la causa efficiente.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene il parere del Comitato congruamente motivato. L’organo consultivo ha esaminato la natura e la consistenza dei servizi prestati e ha qualificato le patologie come esito di processi dismetabolico-degenerativi e di fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Il ricorrente, per converso, non ha dedotto profili di inattendibilità o manifesta illogicità, limitandosi a contrapporre il proprio giudizio a quello tecnico. La semplice descrizione di compiti impegnativi e dei disagi sopportati non dimostra l’incidenza di straordinari fattori di rischio. Il ricorso è pertanto respinto siccome infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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