Appello improcedibile e spese secondo soccombenza virtuale (Cons. Stato n. 733 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta prima che la causa sia trattenuta in decisione, comporta l’improcedibilità del gravame. Il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma deve adottare pronuncia conforme alla dichiarazione resa, in applicazione del principio dispositivo. Alla declaratoria di improcedibilità consegue la regolazione delle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, fondata sulla sommaria delibazione dell’esito che il processo avrebbe avuto ove la causa fosse stata decisa. Le spese gravano sull’appellante che abbia dichiarato la carenza di interesse solo dopo la costituzione delle controparti.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese impugna dinanzi al TAR Campania l’aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di sistemazione di dissesti su pendici e tratte autostradali. Il ricorso articola due motivi: l’esistenza di una causa di esclusione del consorzio aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e la necessità di posporre il concorrente in graduatoria per discordanza tra ribasso in cifre e in lettere.

Il TAR respinge il primo motivo e ritiene il secondo già delibato con altra sentenza. Il raggruppamento propone appello. Costituitisi gli appellati, l’appellante deposita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, valevole anche come rinuncia. Le controparti insistono per la condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla dichiarazione di carenza di interesse e ne trae la conseguenza processuale: l’appello va dichiarato improcedibile. Il collegio richiama il principio per cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, opera il principio dispositivo in senso ampio: la parte ha piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.

Su questo punto la decisione richiama un orientamento consolidato, citando Cons. Stato, sez. V, n. 9610 del 2024, C.G.A.R.S. n. 120 del 2024, sez. VII n. 5159 del 2023, sez. V n. 1599 del 2023 e sez. VI n. 1446 del 2018.

La questione più delicata riguarda le spese. In mancanza di accordo tra le parti, il collegio applica la regola della soccombenza virtuale, cioè la sommaria delibazione dell’esito del processo ove la declaratoria di improcedibilità non fosse intervenuta, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 5342 del 2024 e sez. V n. 5202 del 2023. La condanna si giustifica perché l’appellante ha dichiarato di non avere interesse solo dopo la costituzione delle controparti, onerandole dell’articolazione delle difese.

Nel merito della soccombenza virtuale, il collegio rileva l’irricevibilità dell’appello. Era applicabile il termine breve di trenta giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 120, comma 2, c.p.a., essendo la sentenza di primo grado notificata il 27 giugno 2025. Il termine scadeva il 28 luglio 2025, mentre l’appello è stato notificato il 12 agosto 2025: anche applicando la sospensione feriale, il gravame doveva considerarsi irricevibile. Le spese sono liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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