Onere della prova sulla data di realizzazione delle opere abusive (TAR Sardegna n. 948 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di abusi edilizi grava esclusivamente sul privato l’onere di provare la data di realizzazione dell’opera, al fine di escludere la necessità del titolo edilizio. Tale onere trova fondamento negli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a., spettando al ricorrente la dimostrazione di circostanze rientranti nella sua disponibilità. La prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca o su elementi oggettivi, dovendosi negare rilevanza alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e alle semplici dichiarazioni di terzi. I principi di prova oggettivi si rinvengono nei ruderi, nelle fondamenta, nelle aerofotogrammetrie e nelle mappe catastali, mentre la prova testimoniale, solo scritta, è del tutto recessiva rispetto a quelli. L’Amministrazione non deve dimostrare la datazione delle opere senza titolo in epoca successiva al 1967, ma è onere del privato fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione, superando quella fornita dalla parte pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un immobile in località Mugoni adibito a bar-ristorante, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi per opere realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento contestava l’ampliamento di una piattaforma in calcestruzzo, un locale prefabbricato adibito a cucina, un manufatto in legno e una struttura di copertura del piazzale.
In precedenza il Comune, con altra ordinanza, aveva contestato l’abusività di tutti i manufatti e ne aveva ordinato la demolizione; quel giudizio era ancora pendente. Nel 2023 l’Amministrazione ha rinvenuto la pratica edilizia del 1966, corredata di nulla osta paesaggistico, dalla quale risultavano autorizzati solo il chiosco e una piattaforma di 130 mq. Ha quindi revocato la precedente ordinanza e adottato quella impugnata, limitata alle opere effettivamente abusive. La ricorrente ha dedotto l’erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione e l’illegittimità derivata delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riunite le censure per connessione, ha respinto il ricorso. Il percorso argomentativo muove dal riparto dell’onere della prova: spetta al privato dimostrare la data di realizzazione dell’opera per escludere la necessità del titolo. Sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 1109 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 10729 del 2023, oltre a TAR Sardegna n. 581 del 2023.
Nel merito, la ricorrente non ha fornito prove certe dell’esistenza delle opere prima del 1967 con le caratteristiche attuali. Dalla pratica edilizia del 1966 emerge l’autorizzazione del solo chiosco e di una piattaforma di 130 mq, a fronte dei 169 mq rilevati nel 2007. Anche gli elaborati della pratica del 1999 non raffigurano altre opere oltre al chioschetto e alla piattaforma. La planimetria catastale del 1991, che evidenzia una piattaforma ampliata a circa 163 mq, comprova l’ampliamento ma non dimostra che esso fosse anteriore all’apposizione del vincolo paesaggistico.
Il Tribunale esclude rilievo alla documentazione fotografica e alle testimonianze dei frequentatori del locale. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2524 del 2020, n. 1476 del 2019 e n. 4168 del 2018, ribadisce che la prova deve essere rigorosa e oggettiva, non essendo verificabili le dichiarazioni di terzi. Sul punto richiama anche Cons. Stato, Sez. VI, n. 4 del 2022 e TAR Campania n. 2247 del 2023, secondo cui la prova testimoniale è recessiva rispetto ai dati oggettivi di collocazione spaziale e temporale dei manufatti.
Da qui il rigetto dell’istanza istruttoria di consulenza tecnica, non necessaria a fronte delle evidenze documentali, e la declaratoria di infondatezza del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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