Ottemperanza al giudicato tra deposito in Cassa e obbligo di frazionamento (Cons. Stato n. 8889 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non si limita a una funzione esecutiva meramente materiale, ma esercita poteri cognitivi funzionali alla realizzazione sostanziale del bene della vita accertato nel giudicato. Il deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti costituisce modalità di adempimento idonea quando l’accordo che regola il rapporto tra le parti, quale lex specialis richiamata dal giudicato, preveda espressamente questa facoltà alternativa; resta fermo il dovere di cooperazione del creditore, cui spetta la presentazione della documentazione e dello svincolo. L’inottemperanza al giudicato non richiede l’inerzia totale della pubblica amministrazione, ma si configura anche in presenza di comportamenti solo parzialmente o formalmente esecutivi, idonei a eludere la statuizione. Il giudice dell’ottemperanza deve pronunciarsi su tutti i capi del giudicato azionati, ivi compreso l’obbligo di frazionamento delle aree.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto, con sentenza del TAR Sardegna, l’annullamento del decreto di esproprio del 2015 e il riconoscimento della reviviscenza dell’accordo del 2010 stipulato con le società ferroviarie. La sentenza di cognizione ha condannato la società resistente al pagamento delle somme previste dall’accordo e delle indennità per le aree ulteriori occupate, nonché al frazionamento catastale dei terreni.

Ritenuta l’inottemperanza, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese, dando atto dell’avvenuto deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti. Contro questa pronuncia è stata proposta impugnazione davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal perimetro del giudizio di ottemperanza, richiamando l’orientamento secondo cui spetta al giudice delimitare la reale portata della regola di diritto derivante dal giudicato (Cons. Stato n. 5768 del 2018). I momenti di cognizione ammessi devono essere strettamente consequenziali al giudicato, senza spazi autonomi che alterino il riparto di giurisdizione.

Sul primo motivo, la Corte esamina la sentenza di cognizione e le ordinanze di chiarimenti, individuando nell’accordo del 2010 la fonte dell’obbligo di pagamento. L’accordo, all’art. 6, riconosce alla società debitrice la facoltà di pagare direttamente ovvero di depositare le somme presso la Cassa depositi e prestiti. Il deposito integra quindi adempimento; il richiamo all’insufficienza del deposito contenuto nell’ordinanza del TAR concerneva, in realtà, il solo calcolo degli interessi, non le modalità di adempimento. La Corte precisa tuttavia che il perfezionamento richiede la cooperazione del creditore e la dichiarazione di svincolo.

Il secondo motivo è respinto: la sentenza di cognizione individua nelle sole superfici ulteriori richiamate il parametro di liquidazione, e la contestazione dei conteggi resta generica. La richiesta di chiarimenti, oltre a essere inammissibile per genericità, avrebbe dovuto essere proposta davanti al TAR, giudice funzionalmente competente.

Il terzo motivo è accolto. La società ha ammesso di non aver proceduto all’integrale frazionamento delle aree. L’inottemperanza si configura anche in presenza di comportamenti parzialmente o formalmente esecutivi, che eludono la statuizione (Cons. Stato n. 5072 del 2023). L’allegazione della mancata collaborazione del creditore è generica. Viene assegnato un termine di sessanta giorni per concludere il frazionamento.

Il quarto motivo, sulla compensazione delle spese, è inammissibile per difetto di interesse della parte soccombente e comunque infondato nel merito, non emergendo uno sconfinamento della discrezionalità del giudice di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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