Pianificazione differita e competenza del Consiglio comunale sulla dichiarazione di infruttuosità (Cons. Stato n. 7403 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di infruttuosità della procedura esplorativa disciplinata dall’art. 52 delle NTA del PUC, volta alla localizzazione di nuove zone turistico-alberghiere mediante variante, rientra nella competenza del Consiglio comunale in materia di pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 20 della legge regionale n. 45/1989, non esaur-endosi in un atto di mera gestione. Il requisito di contiguità e integrazione dei nuovi insediamenti turistici agli insediamenti urbani esistenti, posto dagli artt. 61, 89 e 90 delle NTA del PPR, va inteso in senso stretto, sicché la nuova zona deve essere effettivamente confinante con l’edificato. La successiva deliberazione di variante al PUC costituisce atto autonomo rispetto al procedimento esplorativo, non essendo quest’ultimo fase preparatoria necessaria, con la conseguenza che eventuali illegittimità della procedura non si riflettono sulla variante. In una fase ampiamente prodromica non è configurabile un affidamento qualificato in capo ai proponenti.

Il Fatto

Due società, proprietarie di terreni nel territorio del Comune di Sassari, hanno partecipato alla procedura esplorativa bandita nel 2017 per la presentazione di proposte di sviluppo turistico negli ambiti individuati dall’art. 52 delle NTA del PUC. La prima ha proposto un intervento nell’ambito di Villa Assunta Baratz, la seconda nell’ambito Argentiera-Porto Palmas.

Con deliberazione consiliare n. 17 del 24 marzo 2022 l’Amministrazione ha dichiarato conclusa la procedura per infruttuosità, ritenendo le proposte non rispondenti alle esigenze di integrazione dell’offerta turistica e non conformi ai vincoli del PPR. Con successiva deliberazione n. 23 del 28 aprile 2022 ha adottato una variante al PUC, abrogando l’art. 52 delle NTA e collocando le nuove zone F4 in aree diverse da quelle oggetto delle proposte. Le società hanno impugnato gli atti davanti al TAR Sardegna, che ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto i ricorsi. Propongono quindi appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, comune a entrambi gli appelli, il Collegio ritiene infondata la censura di incompetenza del Consiglio comunale. La deliberazione n. 17/2022 non esaurisce la fase gestionale, ma costituisce esercizio delle competenze di pianificazione urbanistica riconosciute all’organo consiliare dall’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 20 della legge regionale n. 45/1989. Il Consiglio ha preso atto dell’esito negativo dell’istruttoria tecnica condotta dal dirigente e ha ritenuto conclusa la procedura, deliberando contestualmente di attivare l’iter ordinario per la localizzazione delle nuove zone turistico-alberghiere nel rispetto delle prescrizioni del PPR.

Nel merito delle proposte, la Corte esamina il secondo ordine di censure. Dal combinato disposto degli artt. 88, 89 e 90 delle NTA del PPR con la disposizione generale dell’art. 60 (analogamente l’art. 61) emerge che i nuovi insediamenti turistici devono essere realizzati esclusivamente in zone contigue e/o integrate agli insediamenti urbani. Tale requisito va inteso in senso stretto, dovendo la nuova zona essere propriamente confinante con l’unico insediamento esistente nel macroambito. Il Collegio esclude che l’interpretazione restrittiva sia irrazionale o sproporzionata, considerato l’ampio potere di pianificazione dell’ente e la fase ampiamente prodromica rispetto alle determinazioni da assumersi.

Quanto alla prima proposta, la Corte condivide la tesi dell’Amministrazione sulla mancata integrazione e contiguità rispetto alla borgata di Villa Assunta. Per la seconda, il difetto di istruttoria è smentito dagli atti, che documentano le plurime modifiche apportate alla proposta su sollecitazione dell’Amministrazione, nessuna delle quali ha superato il vaglio istruttorio. Non appare irrazionale la valutazione di mancata contiguità, atteso che l’insediamento proposto occupa un’area di circa quaranta ettari, distante circa settecentocinquanta metri dal borgo dell’Argentiera.

Sull’illegittimità derivata della variante, il motivo è parimenti infondato. La deliberazione di approvazione della variante è atto autonomo, svincolato dal precedente procedimento esplorativo, che non ne costituiva fase preparatoria necessaria. Il procedimento ex art. 52 era giunto a un livello preliminare, sicché non era configurabile un affidamento qualificato in capo alle proponenti. Con la deliberazione n. 23/2022 l’Amministrazione ha esercitato il proprio potere di pianificazione, ritenendo non più confacente alle proprie esigenze urbanistiche il ricorso alla procedura esplorativa e abrogando la previsione dell’art. 52 delle NTA.

Gli appelli sono pertanto riuniti e respinti. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Sassari e sono compensate verso la società controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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