Permesso di soggiorno, archiviazione illegittima per irreperibilità non adeguatamente accertata (TAR Sicilia n. 276 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di soggiorno, l’irreperibilità del richiedente non costituisce valida causa ostativa al rilascio del titolo, rappresentando una condizione di fatto neutra rispetto alla volontà dell’interessato di sottrarsi agli adempimenti istruttori. L’archiviazione della pratica per pretesa mancanza di interesse è illegittima quando l’amministrazione non dimostri, con adeguata istruttoria e supporto documentale, di avere esperito tutti i mezzi a propria disposizione per portare a conoscenza dello straniero l’avviso di convocazione, secondo i principi di leale cooperazione e buona fede. La competenza al rilascio del titolo si determina con riguardo al momento di presentazione dell’istanza, non rilevando eventuali trasferimenti successivi del richiedente.
Il Fatto
Con provvedimento dell’11 gennaio 2024 la Questura di Enna archiviava la pratica relativa alla richiesta di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. L’archiviazione era motivata dalla “mancanza d’interesse”, desunta dall’irreperibilità dell’interessato e dalla conseguente impossibilità di istruire la pratica.
Il ricorrente impugnava il decreto lamentando la violazione di legge e l’eccesso di potere: l’amministrazione, in ossequio alle regole di buona fede, avrebbe dovuto svolgere le opportune ricerche presso la residenza o il domicilio prima di dichiarare l’irreperibilità; inoltre la carenza di interesse non corrispondeva al vero, possedendo egli i requisiti di legge. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 220 del 31 maggio 2024. Resistevano con memoria di mera forma il Ministero dell’Interno, la Questura e l’Ufficio territoriale del Governo di Enna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Con ordinanza n. 174 del 19 aprile 2024 il TAR aveva chiesto all’amministrazione documentati chiarimenti sulle attività svolte per rintracciare il ricorrente e sugli accertamenti preclusi dall’irreperibilità. La Questura si limitava a dichiarare di avere cercato di contattare telefonicamente l’interessato e di aver tentato di rintracciarlo “in ogni modo e mezzo possibile”.
Tali chiarimenti, privi di supporto documentale, non sono idonei a fugare il dubbio sull’adeguatezza dell’attività compiuta. Il Collegio richiama il condiviso orientamento secondo cui l’amministrazione, prima di archiviare, avrebbe dovuto portare a conoscenza dell’interessato l’avviso di convocazione con tutti i mezzi a disposizione, notificandolo più volte e redigendolo anche nell’idioma dello straniero, e da ultimo tentando l’avviso telefonico prima di pervenire alla drastica determinazione di respingere l’istanza (Cons. Stato sez. III, 13 settembre 2018 n. 5381; TAR Reggio Calabria sez. I, 20 gennaio 2020 n. 45).
In mancanza di tali adempimenti, non dimostrati nel caso concreto, l’amministrazione non può attribuire all’inerzia dell’istante alcun significato di disinteresse. L’irreperibilità, condizione di fatto neutra, non può costituire causa ostativa al rilascio: solo dopo l’esito negativo dei tentativi di convocazione, frutto di una adeguata istruttoria, potrebbe scaturire l’eventuale archiviazione (in termini TAR Bologna sez. I, 30 luglio 2014 n. 798).
Quanto alla competenza, sollevata dall’amministrazione nella relazione del 10 maggio 2024 e non indicata nel provvedimento, il Collegio richiama C.G.A.R.S. sez. giurisd., 11 gennaio 2021 n. 18: essa va determinata con riferimento al momento di presentazione dell’istanza, non rilevando i trasferimenti successivi, poiché il richiedente può adempiere agli oneri istruttori anche trovandosi in altro luogo.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.