Impugnazione tardiva del decreto di approvazione del conteggio revisionale (Cons. Stato n. 7419 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione approva il conteggio del compenso revisionale è atto a natura provvedimentale, immediatamente lesivo del quantum riconosciuto all’appaltatore, e va impugnato nel termine di decadenza. Il deposito del decreto di approvazione e della presupposta nota del direttore dei lavori in un precedente giudizio intercorso tra la stessa amministrazione e il dante causa dell’appaltatore rende gli atti conoscibili alla parte, non potendosi distinguere la conoscenza del difensore da quella del soggetto rappresentato. La mancata impugnazione nei termini determina l’irricevibilità del gravame, restando irrilevante che l’amministrazione abbia in seguito negato ogni revisione senza revocare i provvedimenti anteriori. L’eccezione circa la competenza del giudice civile sul quantum debeatur è inammissibile per difetto di interesse, in assenza di allegata pregiudizialità rispetto al giudizio amministrativo.

Il Fatto

Con contratto di appalto del 1989 il Ministero degli affari esteri commissionava opere di approvvigionamento idrico in Tanzania, con corrispettivo a corpo. L’appaltatrice sottoscriveva con riserva il certificato di collaudo, chiedendo la revisione dei prezzi maturata in corso di esecuzione. Il Ministero ne riconosceva la spettanza con nota del 1996; il direttore dei lavori elaborava poi un conteggio, approvato con decreto dirigenziale del 1° marzo 2000, che applicava una decurtazione del 10% a titolo di alea.

Fallita la società originaria, la vicenda passava al Tribunale civile di Roma, poi alla Corte d’Appello, che declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo quanto alla spettanza del compenso. Seguiva un’azione avverso il silenzio-inadempimento, accolta dal TAR Sicilia; il Ministero negava quindi la revisione, provvedimento annullato dal TAR Lazio con sentenza del 2022, passata in giudicato. Con nota del 2023 l’amministrazione negava nuovamente il compenso, ritenendo l’aumento dei costi inferiore al 10%. La società impugnava la nota; il TAR Lazio accoglieva in parte, dichiarando irricevibile l’impugnazione del decreto del 2000 e della nota del 1999. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, relativo al capo che ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione dei provvedimenti del 1999 e del 2000. Il primo giudice aveva ritenuto che tali atti dovessero presumersi conoscibili, essendo già stati prodotti in un precedente giudizio tra il Ministero e la curatela fallimentare del dante causa dell’appellante.

Il Consiglio di Stato condivide tale ricostruzione. Dagli atti, a seguito dell’istruttoria disposta in primo grado, risulta che il decreto dirigenziale di approvazione era stato depositato in quel giudizio: se ne desume la conoscibilità quantomeno dalla data del deposito. Priva di pregio è l’obiezione secondo cui la consapevolezza avrebbe riguardato il solo difensore: la società stava in giudizio tramite il procuratore, e non è possibile distinguere la conoscenza degli atti da parte di questi rispetto a quella della parte rappresentata, richiamandosi sul punto un proprio precedente (Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2009, n. 38).

La Corte esclude altresì che il successivo diniego integrale della revisione abbia posto nel nulla i provvedimenti anteriori, formalmente mai revocati o rimossi. Quanto all’interesse ad impugnare, il credito revisionale riconosciuto era di molto inferiore all’importo lordo calcolato dal direttore dei lavori, con un abbattimento definitivo delle somme pretese, ratificato dal decreto con atto di evidente natura provvedimentale. Dell’immediata lesività era del resto consapevole la ricorrente, che aveva contestato la legittimità del decreto e della nota presupposta già in primo grado.

Il secondo motivo – con cui si eccepisce la competenza esclusiva del giudice civile a determinare i criteri di computo e l’entità del compenso – è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. L’appellante si limita a dedurre la prudenziale opportunità della proposizione, senza ipotizzare alcuna pregiudizialità della decisione civile o altra conseguenza della litispendenza. Le conseguenze processuali della mancata impugnazione nei termini non sono quindi incise dalla mera pendenza del giudizio civile sul quantum debeatur.

L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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