Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pubblico impiego (TAR Marche n. 741 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e non eseguito dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando all’amministrazione un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, assume le funzioni il commissario ad acta, investito su istanza del creditore, con il compito di adottare ogni atto necessario all’adempimento. La costituzione meramente formale dell’amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. presuppone particolari motivi, non ravvisabili quando la sola nomina del commissario ad acta sia sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese.
La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Poiché l’amministrazione non ha eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale; l’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, richiamato quale presupposto per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice dichiara pertanto l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.
Il collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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