File illeggibili e soccorso istruttorio nelle procedure di finanziamento (Cons. Stato n. 7541 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di assegnazione di finanziamenti e contributi pubblici, caratterizzate dal concorso di una pluralità di operatori e dalla scarsità delle risorse, il soccorso istruttorio incontra un limite strutturale: non può essere utilizzato per consentire la produzione ex novo, dopo la scadenza del termine, della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis. La produzione di file illeggibili è equiparabile alla mancata produzione della documentazione e determina l’inammissibilità della domanda. Il rimedio collaborativo opera soltanto quando la carenza riguardi alcuni e non tutti i file caricati, e nei casi specificamente previsti dalla disciplina di gara. La richiesta di verificazione diretta ad accertare la leggibilità dei file, priva di allegazioni o princìpi di prova, è esplorativa e va disattesa.

Il Fatto

La società appellante presentava alla Regione Campania, nel luglio 2018, una domanda di finanziamento nell’ambito di un progetto integrato, secondo il bando allegato a un decreto dirigenziale del 2017. All’esito dell’istruttoria la domanda era dichiarata non ammissibile perché corredata da file in cartelle zippate completamente non leggibili.

La società impugnava il provvedimento di rigetto davanti al TAR Campania, sostenendo che nessuna disposizione vietasse l’uso dei file compressi e che, in ossequio alla leale collaborazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere la produzione dei file non zippati. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 708 del 2024, rilevando che la ragione dell’esclusione non era il divieto di compressione ma l’illeggibilità dei file e che il soccorso istruttorio non era invocabile. Proponeva quindi appello la società, resistendo la Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide integralmente gli argomenti del primo giudice. Il primo profilo di contestazione è ritenuto inconferente: la ragione dell’esclusione non risiede nel divieto di utilizzare file compressi, non contemplato dal bando né da altre disposizioni, ma nella sola circostanza che i file, all’esito della compressione, risultassero completamente non leggibili.

L’Amministrazione si è quindi correttamente attenuta al primo capoverso del paragrafo 9 della circolare del 9 maggio 2019, secondo cui, quando tutti i file allegati alla domanda risultino non leggibili, le domande devono essere considerate inammissibili. La previsione era coerente con la lex specialis, che al capitolo 13.2.1 del bando imponeva la presentazione della documentazione all’atto della domanda, con esclusione in caso di incompletezza anche di un solo documento.

Il fatto storico dell’illeggibilità non è stato oggetto di allegazioni contrarie puntuali. La società, nella richiesta di riesame, aveva essa stessa ammesso una cattiva gestione dei file nella fase di compressione. Non avendo offerto alcun principio di prova della leggibilità, correttamente il TAR ha disatteso la richiesta istruttoria, del tutto esplorativa e reiterata genericamente in appello, volta a verificare l’apertura dei file con un programma di decompressione.

Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio richiama la regola dell’art. 6, comma 2, lettera b), legge n. 241/1990 e il principio di proporzionalità affermato dalla Cons. Stato n. 1308 del 2022. Nondimeno, nelle procedure concorsuali di assegnazione di agevolazioni, il rimedio non può consentire la produzione ex novo, spirato il termine, dell’intera documentazione richiesta a pena di esclusione, risultando altrimenti pregiudicata la par condicio. I capoversi successivi dell’art. 9 della circolare prevedono il soccorso solo se alcuni e non tutti i file risultino illeggibili, e in ipotesi specifiche (documento reperibile presso altro ente, documentazione formale, allegazione per mero errore di fogli bianchi o relativi ad altre persone).

Le medesime ragioni sorreggono il rigetto anche del dedotto difetto istruttorio, con cui la società ha in sostanza riproposto la stessa censura. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado in ragione della natura degli interessi e del carattere risalente della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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