Principi di diritto (Massima) La correzione di errore materiale è ammessa soltanto in presenza di sviste, disattenzioni o errori di calcolo che non incidono sulla volontà del giudice. È pertanto inammissibile l’istanza che, deducendo una distonia tra motivazione e dispositivo, miri in realtà a trasformare l’annullamento integrale di un titolo edilizio in un annullamento parziale. Una simile richiesta inciderebbe sul contenuto precettivo del giudicato e sugli effetti caducatori della pronuncia, alterando la realtà giuridica e sostanziale. Il rimedio improprio non può sostituire gli ordinari strumenti impugnatori. L’annullamento di un provvedimento amministrativo, in via giurisdizionale come in autotutela, coinvolge di norma l’intero provvedimento e opera con effetto retroattivo; il mantenimento di alcuni effetti è possibile solo in via eccezionale e purché non contrasti con la normativa o con l’interesse pubblico perseguito.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza con cui la Sezione aveva confermato l’annullamento, disposto in primo grado, del permesso di costruire rilasciato nel 2004 in suo favore. Secondo l’istante, il dispositivo di quella decisione andrebbe integrato, perché la motivazione avrebbe limitato la necessità del consenso dei comproprietari al solo locale tecnico addossato al muro comune.
La tesi muove dall’assunto che le altre opere assentite sarebbero riconducibili all’art. 1102 cod. civ. e dunque legittimamente autorizzabili su richiesta del solo comproprietario interessato. L’istanza chiede, in sostanza, che l’annullamento venga circoscritto al volume tecnico. Il Comune non si è costituito; si è costituito un comproprietario, resistendo all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riporta ampiamente la motivazione della sentenza da correggere e quella del giudice di primo grado, per verificare se l’annullamento avesse davvero colpito l’intero titolo edilizio o solo una parte delle opere. Dalla lettura emerge che la caducazione è stata integrale e ha interessato in modo unitario e complessivo l’intero contenuto provvedimentale. Il difetto riscontrato riguardava l’istruttoria del Comune sulla posizione legittimante del richiedente rispetto ai comproprietari e all’uso delle parti comuni, con riferimento a tutte le opere assentite, non soltanto al volume tecnico.
Su questa base il dispositivo di annullamento risulta coerente con la parte motiva: non vi è dunque alcuna distonia da correggere. L’istanza, osserva la Sezione, tende piuttosto a ottenere una integrazione, se non una modificazione, della statuizione caducatoria. Trasformare l’annullamento totale in un annullamento parziale inciderebbe in modo sostanziale sul contenuto dispositivo della sentenza, alterandone il contenuto precettivo e producendo effetti conformativi innovativi, in contrasto con l’ambito oggettivo del giudicato.
Il Collegio richiama la regola dell’art. 1139 cod. civ. e dell’art. 1102 cod. civ. richiamati dall’istante, ma rileva che il thema decidendum è processuale. Il procedimento di correzione è possibile solo per errori o omissioni di carattere materiale, rappresentati da sviste o errori di calcolo, che non toccano la volontà del giudice. Chi intende contestare il contenuto sostanziale della decisione deve usare gli ordinari strumenti impugnatori, non un rimedio improprio.
La Sezione aggiunge che l’annullamento di un provvedimento amministrativo, in autotutela come in sede giurisdizionale, opera di norma sull’intero provvedimento e con effetto retroattivo. Un annullamento parziale è configurabile solo in via eccezionale e a condizione che non contrasti con la normativa o con l’interesse pubblico. Nel caso concreto, l’effetto conservativo richiesto si porrebbe in contrasto con il giudicato e con l’interesse pubblico urbanistico, consentendo una parziale utilizzazione del territorio senza la verifica dei presupposti di legittimazione.
L’istanza è quindi dichiarata inammissibile, con condanna dell’istante alle spese del procedimento, liquidate in favore del comproprietario resistente.
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