Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione per oscurità della lex specialis (TAR Emilia-Romagna n. 769 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, fatta valere dalla stessa parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando irrilevante ogni ulteriore scrutinio di merito. Quanto alle spese, la scarsa chiarezza delle clausole della lex specialis integra giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. Il principio della soccombenza virtuale, invocato dalla stazione appaltante, non è criterio indefettibile e cede di fronte a ragioni oggettive di incertezza del quadro regolatorio di gara.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui la stazione appaltante l’aveva esclusa da una procedura aperta per la fornitura in service di sistemi ad elevata automazione destinati ai laboratori di analisi di Area Vasta. L’esclusione era motivata dalla non conformità dell’offerta alle specifiche tecniche di gara, con particolare riferimento al requisito dell’assistenza tecnica on site.
Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente censurava l’esclusione unitamente al bando, al capitolato e ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante. La domanda cautelare veniva respinta in primo grado e la decisione era confermata in appello cautelare. Nelle more interveniva l’aggiudicazione in favore della controinteressata, rimasta non impugnata.
La Motivazione della Corte
In prossimità della trattazione nel merito, la difesa della ricorrente depositava nota con cui rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La stazione appaltante, preso atto della sopravvenienza, insisteva per la condanna secondo il principio della soccombenza virtuale; la controinteressata aderiva alla compensazione.
Il Collegio ha ritenuto di conformarsi all’istanza della ricorrente e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, facendo applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La fattispecie non richiedeva alcuno scrutinio di merito: una volta venuto meno l’interesse alla decisione, l’esame delle censure avverso l’esclusione e la lex specialis restava precluso.
Sul regolamento delle spese, il Collegio ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti. La ragione è individuata nella scarsa chiarezza delle clausole della lex specialis: l’incertezza del dato regolatorio di gara giustifica il ricorso alla compensazione, prevalendo sulla richiesta di refusione fondata sulla soccombenza virtuale.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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