Accesso agli avvisi di addebito INPS per tutelare la posizione nell’esecuzione (TAR Lazio n. 682 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti è illegittimo quando il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990. Tale interesse sussiste in capo al debitore esecutato che chieda di prendere visione degli avvisi di addebito insinuati dal concessionario della riscossione nella procedura esecutiva che lo riguarda, al fine di verificare la sussistenza e la regolarità del credito posto in riscossione. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del diniego tacito, annulla il provvedimento e ordina all’amministrazione l’ostensione integrale dei documenti richiesti, con condanna alle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, debitrice esecutata in una procedura di esecuzione immobiliare promossa da una banca, apprende che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è intervenuta nell’esecuzione ex art. 499 cod. proc. civ., chiedendo di partecipare alla distribuzione anche per crediti iscritti a ruolo dall’INPS in forza di plurimi avvisi di addebito.

Con istanza del 22 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, la società chiede all’INPS l’ostensione degli avvisi di addebito e degli atti di notifica, per verificare la sussistenza del credito insinuato e la regolarità degli atti posti in riscossione, anche in vista di una eventuale opposizione all’esecuzione o di una richiesta di rateizzazione. L’INPS non risponde e non si costituisce in giudizio. La società propone ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego e per la declaratoria del diritto all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il comportamento dell’amministrazione come silenzio-diniego sull’istanza di accesso, formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La mancata costituzione dell’INPS non impedisce l’esame nel merito, poiché il thema decidendum resta circoscritto alla legittimità del diniego tacito e alla sussistenza del diritto di accesso.

Il nucleo argomentativo riguarda l’individuazione dell’interesse legittimante. Il Tribunale richiama gli artt. 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990 e verifica in concreto che la ricorrente vanti un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli avvisi di addebito. Tale interesse è desunto dalla posizione della società nella procedura esecutiva: gli avvisi risultano insinuati dall’agente della riscossione entro l’esecuzione che la riguarda e incidono sulla sua sfera giuridica.

La finalità ostensiva non è esplorativa. La ricorrente intende verificare la sussistenza del credito insinuato e la regolarità degli atti posti in riscossione, per valutare l’opportunità di proporre opposizione all’esecuzione o di richiedere la rateizzazione del debito previdenziale, onde ottenere l’assenso del concessionario alla sospensione ex art. 624-bis cod. proc. civ.. L’accesso assolve così una funzione strumentale alla tutela della posizione giuridica della debitrice.

Accertata l’illegittimità del diniego tacito, il Collegio ne dispone l’annullamento e ordina all’INPS l’ostensione integrale dei documenti indicati in parte motiva, mediante visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’amministrazione resistente è condannata alle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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