Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Puglia n. 770 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, che attesti la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il giudice pronunciarsi ulteriormente sul merito. Il regolamento delle spese di lite postula, in tale ipotesi, la valutazione della soccombenza virtuale, condotta alla stregua delle risultanze già acquisite in sede cautelare. Qualora il ricorso risulti ab origine infondato, la parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Gli atti amministrativi a contenuto generale non richiedono motivazione e non soggiacciono agli obblighi di partecipazione procedimentale, per effetto degli artt. 3, comma 2, e 13, comma 1, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente era assegnataria, dal 2005 e in forza di autorizzazioni provvisorie sino al 31 dicembre 2020, di un posteggio isolato su area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande, in forza di autorizzazione commerciale di tipo “A”. Il Comune aveva indetto un bando per la concessione di quattordici posteggi isolati in area urbana, riducendo la superficie degli stessi e sopprimendo il posteggio originariamente assegnato alla ricorrente, con ricollocazione in altra via. La decisione era motivata dalla necessità di attuare un intervento di recupero e riqualificazione energetica di un immobile prospiciente l’area.
La società impugnava la determinazione dirigenziale di approvazione del bando, la deliberazione della Giunta municipale di trasferimento del posteggio e la successiva determinazione di rettifica. Deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’irragionevolezza dello spostamento con riduzione dello spazio assegnato, chiedeva l’annullamento previa sospensiva. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla definizione nel merito, chiedendo la compensazione delle spese. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ne ha tratto la conseguenza processuale: il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La rinuncia alla decisione di merito non esaurisce però il giudizio. Il Tribunale ha affrontato il tema del regolamento delle spese, che impone di verificare la c.d. soccombenza virtuale. Sul punto il Collegio ha richiamato e confermato le conclusioni già raggiunte in sede cautelare.
In quella sede era stata rilevata l’infondatezza del ricorso sotto un duplice profilo. Da un lato, in base agli artt. 3, comma 2, e 13, comma 1, della legge n. 241/1990, gli atti a contenuto generale — quali il bando e la rettifica impugnati — non richiedono motivazione e non soggiacciono alle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo. La doglianza sull’omessa comunicazione di avvio risultava quindi priva di fondamento.
Dall’altro lato, le censure avverso la deliberazione di spostamento del posteggio non sono state condivise. Il Tribunale ha valorizzato l’esistenza di una motivazione adeguata circa la necessità del trasferimento, derivante dall’incompatibilità dell’ubicazione originaria con l’intervento di riqualificazione urbana. Ha inoltre sottolineato che l’intervento era stato espressamente fatto salvo nel rinnovo provvisorio dell’autorizzazione e che sussiste un’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione delle zone destinate ai posteggi isolati.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 1.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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