Sopravvenuta carenza di interesse e mancata impugnazione del progetto definitivo (TAR Puglia n. 771 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’approvazione di un’opera pubblica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione e, nel corso del giudizio, siano sopravvenuti provvedimenti nuovi, non meramente reiterativi di quelli gravati, idonei a incidere sulla posizione soggettiva e non tempestivamente impugnati. L’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica è atto autonomamente lesivo, che assume una stabile connotazione dell’opera e deve essere impugnato a pena di decadenza. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, sicché il giudice, non avendo potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse, non può che prendere atto della rinuncia e dichiarare l’improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un complesso balneare in forza di una concessione demaniale marittima, comprensiva dell’area antistante destinata a parcheggio della clientela. Con ricorso notificato nel 2011 essa ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area, lamentando che i lavori, tra cui una rotatoria, investivano l’intera zona di parcheggio oggetto della concessione.

Nel corso del lungo giudizio la società ha più volte chiesto rinvii, rappresentando l’avvio di un procedimento di revoca parziale della concessione e l’apertura di trattative con l’amministrazione. Sopravvenute deliberazioni commissariali e giuntali hanno approvato un progetto definitivo ed esecutivo dei lavori, in parte coincidente con una ridotta porzione dell’area a parcheggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’ordinanza con cui, ex art. 73, comma 3, c.p.a., ha segnalato alle parti un possibile profilo di improcedibilità. In quella sede ha osservato che l’approvazione della progettazione dell’opera pubblica è suscettibile di impugnazione quando raggiunge il livello del progetto definitivo, poiché in tale momento l’opera assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza con le posizioni giuridiche incise, radicando un interesse concreto e attuale.

Il Tribunale rileva che né la deliberazione commissariale di approvazione del progetto definitivo né la successiva deliberazione di approvazione del progetto esecutivo risultano impugnate dalla ricorrente, pur esplicando efficacia immediatamente lesiva. I nuovi atti non sono sovrapponibili a quello gravato: i lavori risultano significativamente diversi da quelli originariamente approvati, con minore incisione sull’estensione della concessione.

Il Collegio dà atto, inoltre, che la difesa della ricorrente ha depositato memoria, reiterata, con cui ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire nel ricorso. Su tale premessa richiama il principio della domanda, operante anche nel processo amministrativo: il sindacato giurisdizionale si attiva solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.

Il giudice, pertanto, non può né procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e non può che dichiarare l’improcedibilità. A sostegno richiama precedenti del Consiglio di Stato e dei TAR, tra cui Cons. Stato n. 4913/2012 e n. 3848/2016.

La duplice ragione — l’univoca dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la mancata impugnazione degli atti sopravvenuti, difformi e lesivi — preclude la decisione nel merito. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con nulla sulle spese per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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