Diniego documento viaggio a rifugiato e risarcimento: onere prova e colpa (TAR Emilia-Romagna n. 779 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del documento di viaggio opposto al titolare dello status di rifugiato non costituisce, per ciò solo, fonte di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione. Il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo pretensivo richiede la verifica di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., con onere della prova a carico del danneggiato. Il ricorrente deve dimostrare, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, la spettanza del bene della vita e le conseguenze pregiudizievoli concrete subite. Nella materia del rilascio del titolo di viaggio un quadro ermeneutico non chiaro esclude la colpa dell’Amministrazione. Il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento non si estende all’azione risarcitoria, dove opera il principio dispositivo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, ha chiesto nel maggio 2021 il rilascio del documento di viaggio ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 251 del 2007. La Questura ha respinto l’istanza richiamando due condanne al pagamento di ammende non corrisposte, una per violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio e l’altra per ingresso e soggiorno illegale, e invocando l’art. 1, l. n. 1185/1967.
Lo straniero ha impugnato il diniego, deducendo l’erroneità del termine di impugnazione indicato, l’inapplicabilità della norma richiamata al beneficiario di protezione internazionale e l’insussistenza di un giudizio di pericolosità. Ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni da compressione della libertà di circolazione. Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Nel settembre 2022 il ricorrente è deceduto e gli eredi hanno riassunto il giudizio, insistendo sulla sola domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, per effetto del decesso del ricorrente, è venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento e al rilascio del titolo: la domanda di annullamento è pertanto improcedibile. Residua la domanda risarcitoria, che il Tribunale esamina nel merito.
Il TAR ricorda che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento del provvedimento amministrativo. Occorre verificare condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. Per la lesione di un interesse legittimo pretensivo il danneggiato deve dimostrare, con giudizio prognostico, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo. Richiamando Cons. Stato n. 10205 del 2024 e Cons. Stato n. 7105 del 2024, il Collegio ribadisce la necessità di provare la spettanza del bene della vita.
Sul riparto dell’onere probatorio il Tribunale applica il principio dispositivo, non temperato dal metodo acquisitivo dell’azione di annullamento. Quest’ultimo si giustifica per equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato nell’esercizio del pubblico potere. Nella causa risarcitoria, invece, il criterio della vicinanza della prova riporta l’onere sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. V, n. 876 del 2025.
Nel caso concreto manca la prova della colpa dell’Amministrazione: il quadro ermeneutico in materia di rilascio del titolo di viaggio non è chiaro e definito. Difetta inoltre la dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli concrete subite dal de cuius, non essendo state allegate specifiche perdite sul piano personale e patrimoniale nel periodo di mancanza del documento.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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