Legittimo l’annullamento dell’attestazione per errata qualificazione dell’intervento sismico (TAR Campania n. 1015 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L‘annullamento dell’attestazione di presentazione del progetto per interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità è legittimo quando la qualificazione dell’intervento operata dal direttore dei lavori diverge da quella denunciata dal committente e tale difformità non è meramente formale. Le norme tecniche per le costruzioni ricollegano infatti alla diversa categoria dei lavori ulteriori e differenti prescrizioni documentali e istruttorie, sicché l’erronea indicazione integra un vizio sostanziale della dichiarazione. Parimenti rilevante è l’omissione dell’elaborato che attesta la regolarità urbanistico-sismica del manufatto esistente, poiché esso è necessario a verificare la corrispondenza tra titoli abilitativi e opere realizzate. La declaratoria di carenza documentale sussiste con riferimento alla data di conclusione del procedimento, non assumendo rilievo il deposito successivo.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Genio Civile di Caserta – Presidio di Protezione Civile, in data 23 giugno, un progetto relativo a interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità su un fabbricato sito in agro del Comune di Roccaromana, ottenendo l’attestazione di presentazione del progetto n. 2022-7369. Con provvedimento del 10 agosto 2023 l’amministrazione annullava l’attestazione, nonché le eventuali attestazioni relative alla R.S.U., e disponeva la sospensione dei lavori.

A fondamento dell’atto il Genio Civile poneva due rilievi: da un lato la R.T.A. presentata dal direttore dei lavori indicava, al punto (dd), un intervento ascrivibile alla categoria del miglioramento, diversamente da quanto denunciato dal committente; dall’altro mancava l’analisi storico-critica sugli estremi dei provvedimenti autorizzativi sismici del fabbricato esistente, confluita in un allegato non presente tra gli elaborati trasmessi. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, che con ordinanza cautelare accoglieva l’istanza al fine di conservare la res adhuc integra.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, ritenendolo infondato, e concentra l’esame sull’unico motivo articolato, con cui la parte censurava la motivazione del provvedimento assumendo la venialità dell’errore di qualificazione e l’avvenuta trasmissione successiva dell’allegato mancante.

Secondo il Tribunale l’errata identificazione della tipologia di intervento non è meramente formale. Le norme tecniche per le costruzioni prevedono, in dipendenza della differente qualificazione dei lavori, ulteriori prescrizioni: gli interventi di miglioramento ricadono nel paragrafo 8.4.2, mentre quelli locali sono regolati dal paragrafo 8.4.1, che richiede un compendio documentale e un’istruttoria differenti. L’impropria qualificazione riflette quindi valutazioni divergenti del progettista e del direttore dei lavori, che avrebbero dovuto trovare composizione prima della sottoposizione della dichiarazione al Genio Civile, essendo quest’ultima non univoca sul punto.

Quanto all’omissione dell’allegato A7, destinato ad attestare la regolarità del manufatto oggetto dell’intervento, il Collegio osserva che essa non è solo formale: gli elaborati grafici sono necessari per verificare la corrispondenza tra i titoli abilitativi e quanto concretamente realizzato.

Il Tribunale valorizza inoltre la nota depositata in data 3 aprile 2024, dalla quale risulta che a quella data il ricorrente non aveva ancora depositato agli atti del procedimento le integrazioni richieste, e che il Genio Civile, in considerazione dello spirare del termine concesso, aveva avviato le attività consequenziali. Ne consegue che, quanto meno alla data di espletamento del procedimento, la dichiarazione doveva ritenersi effettivamente carente e che la statuizione impugnata è esente dalle censure proposte.

Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in considerazione delle peculiarità procedimentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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