Progressione interna e onere di impugnare la conferma non meramente confermativa (TAR Liguria n. 780 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale tra le aree riservate al personale dipendente l’amministrazione può legittimamente introdurre un colloquio attitudinale, senza che ciò integri violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Diversamente opinando si eliderebbe la differenza rispetto alla progressione orizzontale, anch’essa fondata sull’apprezzamento di titoli ed esperienze. La nota con cui l’amministrazione riscontra negativamente un’istanza di autotutela non è meramente confermativa quando contiene una valutazione autonoma e una ricostruzione istruttoria delle ragioni del diniego: sussiste quindi l’onere di impugnazione in capo al richiedente. Il punteggio per l’esperienza maturata è correttamente attribuito quando l’incarico si è svolto in un servizio privo di titolare di posizione organizzativa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Comune con mansioni di istruttore tecnico, partecipa alla selezione interna indetta per un posto nell’area dei Funzionari, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali. La commissione le assegna 70/100, mentre il controinteressato consegue 74/100. La ricorrente impugna la graduatoria e la determina di approvazione, deducendo l’erronea attribuzione del punteggio al controinteressato per gli anni di servizio svolti sotto una posizione organizzativa e l’illegittimità del colloquio previsto dall’avviso.
Il Comune e il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto di riscontro negativo all’istanza di autotutela. Il controinteressato propone ricorso incidentale sulla valutazione dell’incarico della ricorrente presso l’Ufficio Porto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. La nota di riscontro all’istanza di autotutela contiene una valutazione compiuta delle osservazioni, ricostruendo analiticamente, sulla base dell’articolazione della struttura, le ragioni dell’attribuzione del punteggio. Non si tratta dunque di atto meramente confermativo, dovendosi intendere per tale la determinazione che si limita a richiamare il provvedimento precedente, senza istruttoria e motivazione autonome, come precisato da Cons. Stato, Sez. III, n. 8745. Sussisteva pertanto l’onere di impugnare la rinnovata determinazione.
Il ricorso è comunque infondato nel merito. Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’incarico del controinteressato presso il Servizio Lavori Pubblici si è svolto in assenza di titolare di posizione organizzativa. La ricostruzione della macrostruttura conferma la coesistenza tra la posizione di livello generale e quelle di livello inferiore; l’avviso di selezione richiede espressamente un servizio privo di titolare di elevata qualificazione; la posizione organizzativa del Servizio risulta inoltre sospesa, e la sospensione dell’ufficio ne presuppone logicamente l’esistenza.
Quanto al secondo motivo, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento del Tribunale secondo cui l’ente può introdurre un colloquio attitudinale oppure una prova orale o scritta (in tal senso TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 538; TAR Liguria, Sez. I, n. 633). La tesi contraria eliderebbe la differenza con la progressione orizzontale, basata anch’essa sull’apprezzamento di titoli ed esperienze e per la quale è coerente l’esclusione di prove d’esame.
Il ricorso principale è quindi respinto in quanto inammissibile e infondato; la reiezione priva di utilità la disamina del ricorso incidentale, dichiarato improcedibile. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.