Vincolo indiretto e accordo di programma rimessi alla discrezionalità della Soprintendenza (TAR Toscana n. 77 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo indiretto previsto dall’art. 45 d.lgs. n. 42/2004 non viola il giudicato formatosi sull’annullamento di un precedente provvedimento quando non riproduce i medesimi vizi e non impedisce la realizzazione degli interventi già programmati. L’Amministrazione conserva un margine di discrezionalità tecnica sul quomodo delle edificazioni assentite, non sull’an, già oggetto di spendita anticipata del potere in sede di accordo di programma. Le prescrizioni di tutela indiretta sono legittime se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente irragionevoli, illogiche o sproporzionate, essendo il sindacato del giudice amministrativo limitato a tali profili.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il decreto n. 9 del 18.01.2023 con cui il Segretario Regionale – Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha apposto, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 42/2004, prescrizioni di tutela indiretta su parte dei propri immobili, siti nelle vicinanze dei resti dell’Opera di Porta Murata in Livorno. Chiede la nullità ex art. 114 c.p.a. per violazione del giudicato, in subordine l’annullamento previa conversione dell’azione.
Il giudicato richiamato è quello formatosi sulla sentenza del TAR Toscana n. 470 del 7 aprile 2022, che aveva annullato la precedente nota del 21 luglio 2021 per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione del principio di correttezza, essendo stata imposta una limitazione che, secondo l’istruttoria, impediva la totalità degli interventi concessionati in forza dell’accordo di programma del 2007.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura di violazione del giudicato. La precedente sentenza aveva accolto il ricorso soltanto per vizi istruttori e motivazionali, perché il vincolo del 2021 impediva la totalità degli interventi programmati. Il nuovo decreto, diversamente, non contiene prescrizioni di inedificabilità rispetto agli interventi oggetto di programmazione: la stessa Amministrazione ha chiarito che il procedimento attuale «si caratterizza per la totale assenza di prescrizioni di inedificabilità». Manca dunque il contrasto con il contenuto precettivo del giudicato, che si attualizza solo quando il nuovo atto riproduca i medesimi vizi o si ponga in contrasto con puntuali prescrizioni del giudice (Cons. Stato, sez. IV, n. 1415 del 2011).
Sul secondo motivo, il Collegio distingue l’an dal quomodo delle edificazioni. Rispetto all’an la Soprintendenza ha già speso anticipatamente il proprio potere discrezionale in sede di accordo di programma; sul quomodo conserva invece un margine di valutazione, con riferimento alle scelte progettuali in fase attuativa e agli aspetti esecutivi ed estetici non oggetto di valutazione specifica. Non è quindi ravvisabile la lesione del legittimo affidamento, e la prescrizione che impone la trasmissione dei progetti alla Soprintendenza prima dell’inizio dei lavori si ritiene ragionevole, purché interpretata nel rispetto degli impegni assunti nel 2007.
Anche il terzo motivo è infondato. La motivazione del decreto, incentrata sulla salvaguardia dell’integrità del complesso e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità e decoro, è congrua e in linea con la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 2839 del 2018). La ricorrente stessa riconosce che gli edifici progettati rispettano già la distanza di dieci metri imposta dal provvedimento.
Il quarto motivo non coglie nel segno: la relazione allegata al decreto contiene specifici riferimenti al «complesso architettonico» e al suo interesse artistico. Il vincolo indiretto è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per istruttoria insufficiente o errata, motivazione inadeguata o manifesta sproporzione (Cons. Stato, sez. VI, n. 6164 del 2020). Il quinto motivo è parimenti infondato: le prescrizioni sono sufficientemente dettagliate, e il riferimento alla «mobilità lenta» non invade la competenza comunale sulla circolazione, mirando a garantire le condizioni di ambiente e decoro del bene.
Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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