Ordine di demolizione è attività vincolata senza comunicazione di avvio (TAR Puglia n. 272 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce espressione di attività amministrativa vincolata e di natura sanzionatoria, sicché non è richiesta la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione del privato condurre a esito diverso una volta accertata l’assenza del permesso di costruire. La notifica dell’ingiunzione al solo comproprietario non inficia la legittimità del provvedimento, ma ne determina l’inefficacia limitatamente ai soggetti non destinatari della notifica, i quali restano legittimati a impugnarlo. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non costituisce vizio dell’ordinanza, trattandosi di requisito della distinta misura dell’acquisizione, colmabile nel successivo procedimento. L’eventuale indirizzo politico volto alla ridefinizione dei confini comunali o alla futura sanatoria urbanistica resta irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario pro indiviso di un terreno nel territorio del Comune di Lizzanello, ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. gli ha ingiunto, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato ad uso abitativo, di un porticato e di tre tettorie realizzati in assenza di permesso di costruire.
La vicenda giunge al Tribunale dopo una precedente pronuncia con cui era stata annullata, per incompetenza, l’analoga ordinanza emessa dal limitrofo Comune di Cavallino, all’esito di una contestata ridefinizione dei confini. Il Comune di Lizzanello ha quindi riassunto il procedimento e adottato il nuovo provvedimento repressivo. Entrambe le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, i giudici richiamano l’orientamento secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione è di natura vincolata e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7785 del 2023). Le peculiarità del caso concreto invocate dal ricorrente non mutano tale conclusione.
Infondato è anche il secondo motivo. Il Collegio osserva che, al momento dell’adozione del provvedimento, l’area ricadeva nel territorio del Comune di Lizzanello, che ha doverosamente esercitato la propria competenza in esecuzione di un’attività sanzionatoria. L’indirizzo politico volto alla cessione dell’area in favore del Comune di Cavallino, così come l’asserita carenza di istruttoria sul punto, è ritenuto del tutto irrilevante ai fini di causa, non potendo condizionare la legittimità dell’ordine.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale esclude che l’ordinanza sia illegittima per essere stata emanata nei soli confronti del ricorrente. L’omessa notifica al comproprietario non inficia la legittimità del provvedimento, ma ne determina solo l’inefficacia nei confronti dei soggetti non destinatari della notifica, che conservano la possibilità di impugnarlo (Cons. Stato, Sez. II, n. 253 del 2023). Parimenti, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non costituisce motivo di illegittimità, trattandosi di requisito della distinta misura dell’acquisizione, colmabile nel successivo procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8782 del 2022).
Il Collegio precisa, per completezza, che resta salva ogni valutazione discrezionale del Comune in ordine alla possibilità di una futura sanatoria degli abusi in occasione della nuova pianificazione urbanistica. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla disposto sulle spese per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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