La rivendicazione della proprietà davanti al giudice amministrativo integra difetto di giurisdizione (TAR Puglia n. 82 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione quando il ricorrente, formalmente proponendo l’annullamento di un atto amministrativo, ne contesti in via principale la pretesa patrimoniale sul presupposto della propria piena ed esclusiva proprietà del bene. In tal caso il petitum sostanziale coincide con l’accertamento del diritto di proprietà, a fronte di una contraria e analoga pretesa posta a base dell’atto impugnato, e l’azione configura una domanda di rivendicazione. La pretesa esula dalla sfera del potere pubblico e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riproposto nei termini di legge.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava tre note della Prefettura di Bari, emesse nell’esercizio delle funzioni di amministrazione del Fondo Edifici di Culto, con le quali gli era stato intimato di correspondere, in alternativa all’affrancazione, un canone enfiteutico annuo di 14.882,00 euro, cinque annualità pregresse per 74.110,00 euro e spese di perizia per 1.692,00 euro, per un totale complessivo di 90.624,00 euro. Il capitale di affrancazione era stato determinato in 741.100,00 euro oltre spese.

Il Comune sosteneva di essere proprietario esclusivo dei terreni accatastati al foglio 167, particelle 16 e 18, acquistati per effetto della cessione dei beni monastici ex legge n. 3036/1866, e di non dovere alcuna somma. Deduceva la carenza assoluta di potere, il difetto di istruttoria e l’erronea determinazione del canone, oltre all’acquisto per usucapione. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione del difetto di giurisdizione. L’analisi non si arrestava al nomen dell’azione proposta, ma investiva il petitum sostanziale, individuato in relazione alle caratteristiche dei rapporti fatti valere e alla natura delle situazioni giuridiche soggettive vantate.

Dalla ricostruzione del ricorso emergeva che le domande si fondavano prioritariamente e necessariamente sull’asserito acquisto della proprietà. Il Comune deduceva la successione diretta nella proprietà dei beni monastici ex legge n. 3036/1866, la libertà di disposizione dei beni trasferiti, l’azione uti dominus e, in via ulteriore, l’acquisto per usucapione.

Su questa base la Corte qualificava la carenza di potere dedotta come espressione di una pretesa proprietaria, e non di un vizio dell’atto amministrativo. L’accertamento della piena, libera ed esclusiva proprietà dei beni in questione, in luogo della contrastata proprietà del Fondo, costituiva direttamente, e non in via meramente incidentale, l’oggetto reale ed effettivo della pretesa.

Il Comune ricorrente, sotto l’egida della domanda di annullamento, contestava in via principale l’an debeatur delle somme richieste. In tal modo rivendicava il proprio diritto di proprietà, che le note impugnate presupponevano di titolarità del Fondo. Il petitum sostanziale si risolveva dunque nell’accertamento del diritto di proprietà a fronte della contraria pretesa posta a base degli atti gravati.

Da qui la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 9 e 11 cod. proc. amm., con indicazione del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge. L’esito in rito giustificava l’integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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