Revoca delle agevolazioni ZFU per sede solo formale e non operativa (Cons. Stato n. 7846 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni per la Zona Franca Urbana spettano solo alle imprese che svolgono effettivamente la propria attività economica, anche solo amministrativa, in un ufficio o locale situato all’interno della zona. Non è sufficiente la formale fissazione della sede legale o operativa, se priva dell’effettivo esercizio dell’attività, perché verrebbe meno la finalità di promozione economica dell’area. In ragione della natura eccezionale del beneficio, l’onere della prova sui presupposti grava sul privato richiedente. Le risultanze di un sopralluogo che non rilevi personale né segni identificativi dell’impresa costituiscono un elemento indiziario significativo del carattere fittizio della sede, non smentito da mere deduzioni difensive.

Il Fatto

Una società ha ottenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un’agevolazione prevista per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, dichiarando di aver avviato l’attività presso una sede ubicata nel Comune di Ortezzano. Successivamente il Ministero, all’esito di una visita ispettiva, ha accertato che presso quella sede non era presente personale riferibile alla società né alcun elemento identificativo della stessa, e ha disposto la revoca dell’agevolazione.

Il TAR Marche, con sentenza n. 520/2024, ha respinto il ricorso della società. Questa ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione quanto alla valutazione delle sole risultanze ispettive e alla sufficienza della localizzazione della sede legale all’interno della zona.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato parte dal quadro normativo. L’art. 3, comma 1, lett. c), e commi 5 e 6, del decreto interministeriale 10.4.2013 richiede che le imprese abbiano un ufficio o locale destinato all’attività all’interno della ZFU. Le circolari ministeriali del 6 giugno 2019 e del 28 marzo 2022 confermano che l’agevolazione presuppone la disponibilità di una sede o unità locale nella zona.

Da queste disposizioni la Sezione ricava un principio netto: non basta la formale fissazione di una sede, occorrendo l’effettivo svolgimento dell’attività economica nella zona. La lettura opposta vanificherebbe la finalità di rilancio delle aree colpite dal sisma.

La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui, per la natura eccezionale delle agevolazioni e il divieto di aiuti di Stato, l’onere probatorio sui presupposti grava sul privato, citando la Cass. civ. ord. n. 23228/2017 e la Cass. civ. n. 33558/2023. L’Amministrazione aveva disposto la verifica perché ben dodici imprese avevano dichiarato di operare nella medesima sede. Il sopralluogo aveva confermato l’assenza di personale e di segni identificativi.

Tali risultanze costituiscono un elemento indiziario particolarmente significativo del carattere fittizio della sede. La società non ha dimostrato dove venisse effettivamente svolta l’attività. Non rileva il solo contratto di locazione, né la temporanea assenza del titolare, priva di giustificazione. Il Consiglio respinge quindi entrambi i motivi e conferma la revoca, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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