Case mobili in camping: natura precaria e ordine di demolizione (TAR Puglia n. 78 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere precario di un manufatto si valuta con criterio funzionale e non strutturale, avendo riguardo alla destinazione obiettiva dell’opera e non ai materiali impiegati o alla sua amovibilità. Le case mobili collocate in strutture ricettive all’aperto, prive di meccanismi di rotazione e stabilmente ancorate al suolo, non soddisfano esigenze temporanee e richiedono il permesso di costruire. L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, che non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate. Esso ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del soggetto che ha commesso l’abuso, applicandosi a chi ha la disponibilità del bene. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il decorso del tempo non legittima.
Il Fatto
Il Comune di Ostuni, all’esito di accertamenti della Polizia locale, ha adottato l’ordinanza n. 77 del 27.02.2023 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ha ingiunto la demolizione di una struttura destinata a unità abitativa, realizzata in area paesaggisticamente vincolata all’interno di un camping, e il ripristino dello stato dei luoghi.
I ricorrenti, titolari di un diritto di godimento sulla casa mobile in virtù di un titolo azionario emesso dalla società proprietaria dell’area, hanno impugnato il provvedimento deducendo la natura precaria del manufatto, il difetto di motivazione e di istruttoria, la non riferibilità a sé dell’abuso e la violazione del legittimo affidamento. Il TAR ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’opera. Muovendo da un consolidato orientamento, ribadisce che la precarietà va accertata verificando se il manufatto sia diretto al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti: in tal caso essa va esclusa a prescindere dai materiali e dalla tecnica costruttiva (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 150 del 2018). La stagionalità dell’utilizzo, inoltre, non si confonde con la precarietà, perché un uso annualmente ricorrente non esclude la destinazione a esigenze permanenti nel tempo (richiamate Cons. Stato, Sez. II, n. 5965 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291 del 2016).
Applicando tale criterio funzionale, il TAR rileva che l’asserita precarietà resta una mera tesi difensiva priva di riscontro probatorio. I ricorrenti non hanno dimostrato la temporaneità dell’ancoraggio al suolo, la presenza di meccanismi di rotazione né l’allaccio rimovibile alle reti tecnologiche, come richiesto dall’art. 17, comma 4, L.R. Puglia n. 11/1999. Le fotografie prodotte, riferite allo smontaggio di altre case mobili, mostrano anzi manufatti privi di meccanismi di rotazione e non facilmente amovibili. La collocazione in un camping non vale a mutare la conclusione.
Quanto alla riferibilità dell’abuso, il Collegio aderisce al principio dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: gli ordini di demolizione hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, applicandosi a chi si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Nel caso concreto i ricorrenti hanno la disponibilità del bene, sicché la sanzione è correttamente applicata nei loro confronti.
Il TAR esclude poi il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione aggiuntiva oltre all’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 2023). Il provvedimento descrive specificamente l’opera e individua le norme violate, ossia l’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, trovando conferma nel rapporto della Polizia locale richiamato per relationem.
Infine, il Collegio nega rilievo al legittimo affidamento: l’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa; il decorso del tempo rafforza, e non attenua, il carattere abusivo dell’intervento. Quanto all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la mancata esatta identificazione dell’area da acquisire non inficia l’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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