Fotovoltaico in area industriale e nuovo regime di edilizia libera (TAR Sardegna n. 790 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 22-bis del d.lgs. n. 199 del 2021, introdotto dall’art. 47 del D.L. n. 13 del 2023, qualifica l’installazione di impianti fotovoltaici su terra, ubicati in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, come attività di manutenzione ordinaria non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali e la comunicazione alla Soprintendenza in zona vincolata. In applicazione del principio tempus regit actum, la norma sopravvenuta si applica al procedimento in corso e impone di valutare la legittimità del provvedimento finale alla stregua dello jus superveniens. Il diniego di autorizzazione unica fondato su pareri ostativi endoprocedimentali è pertanto illegittimo quando, al momento della sua adozione, il progetto non è più soggetto a quel regime autorizzatorio. Il controllo sul rispetto della pianificazione urbanistica attuativa e delle opere di urbanizzazione esula dal giudizio di annullamento del diniego e resta rimesso alle amministrazioni competenti.

Il Fatto

La società ricorrente presenta alla Regione Sardegna un’istanza ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per realizzare un impianto fotovoltaico in zona industriale. Il progetto è escluso dalla V.I.A. all’esito dello screening. Nel 2022 la società propone una modifica in riduzione della potenza, mantenendo invariata la sottostazione e la linea di connessione.

In sede di conferenza di servizi il Consorzio industriale esprime parere contrario, invocando una convenzione urbanistica del 2002 e l’art. 12-bis delle N.T.A. del proprio piano. Terna segnala la mancata trasmissione del progetto delle opere di rete e la non conformità alla soluzione tecnica minima generale già accettata. La Regione adotta quindi il preavviso di rigetto e, il 30.5.2023, il diniego definitivo di autorizzazione unica. La società impugna dinanzi al TAR, deducendo anche l’applicabilità del sopravvenuto art. 22-bis del d.lgs. n. 199 del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Terna. Gli atti della società di rete rilevano quali atti endoprocedimentali posti a fondamento del diniego regionale e sono scrutina­bili dal giudice amministrativo, perché costituiscono presupposti dell’esercizio del potere.

Nel merito, il Collegio ritiene assorbente il terzo motivo. L’art. 22-bis del d.lgs. n. 199 del 2021 è entrato in vigore prima del provvedimento conclusivo e la sua applicazione era già stata prospettata in conferenza di servizi. Richiamando T.A.R. Veneto n. 1922 del 2024, che a sua volta cita Cons. Stato n. 11159 del 2022 e Cons. Stato n. 9045 del 2022, il Tribunale applica il principio tempus regit actum: la legittimità dell’atto si valuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.

Sussiste anche il presupposto oggettivo. L’area ha destinazione industriale, trattandosi della zona industriale di Macchiareddu, e il progetto è stato escluso dalla V.I.A. con D.G.R. 25/28 del 30.06.2021, con rispetto delle valutazioni ambientali richiamate dalla norma.

Il Tribunale non condivide la tesi del Consorzio, secondo cui l’edilizia libera non consentirebbe di edificare senza regole. La questione urbanistica non incide sulla legittimità del diniego: il giudizio non involge l’effettiva realizzabilità dell’impianto. Il procedimento si sarebbe dovuto chiudere con l’archiviazione o atto equipollente, dichiarando l’inapplicabilità del regime dell’autorizzazione unica.

Il controllo sul rispetto delle previsioni urbanistiche non è fungibile con quello esercitato dalla Regione in sede autorizzatoria e non rientra nella sua competenza. Richiamando C.G.A.R.S. n. 715 del 2024, il Collegio esclude che l’atto adottato da organo incompetente possa fondarsi su ragioni di competenza altrui. Respinta anche l’eccezione di contrasto con la direttiva UE 2018/2001: la norma circoscrive l’ambito applicativo e salvaguarda le valutazioni ambientali e il potere di diniego della Soprintendenza. Il ricorso è accolto e il diniego annullato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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