Vizio motivazionale irrilevante in atto vincolato di esclusione da selezione per ormeggio (TAR Liguria n. 203 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione dell’esclusione da una procedura selettiva non è richiesta la prova di resistenza: è sufficiente l’allegazione di doglianze che possano astrattamente condurre alla soddisfazione della pretesa a che anche la propria domanda sia valutata in comparazione con le altre. Il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione non ne determina l’annullamento quando l’atto ha natura vincolata e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La clausola del bando che impone la coincidenza tra comune della sede operativa e luogo dell’ormeggio persegue finalità di tutela delle attività residenti e non è irragionevole. La scarsa chiarezza del provvedimento e la tardività delle motivazioni giustificano la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, impresa individuale con sede legale a Riomaggiore, esercita l’attività di locazione, noleggio e trasporto passeggeri nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Ha partecipato alla procedura pubblica indetta dall’Ente Parco per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio di tali attività per l’anno 2023 ed è risultata esclusa dalla graduatoria per violazione delle previsioni dell’art. 2 del bando in materia di documentazione dell’ormeggio.
Ha impugnato le determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie, deducendo tre motivi incentrati sulla violazione del contraddittorio procedimentale e sul difetto di motivazione del preavviso di diniego. Si sono costituiti l’Ente Parco e la controinteressata collocatasi al sessantesimo posto, eccependo inammissibilità e improcedibilità del ricorso. Con motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alla nota dell’Ente e ai verbali della commissione giudicatrice. Con ordinanza cautelare la sezione ha parzialmente sospeso le determinazioni impugnate.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge in via preliminare le eccezioni della controinteressata. In tema di interesse a ricorrere, in caso di contestazione dell’esclusione da una procedura non opera la prova di resistenza: basta allegare doglianze idonee a condurre in astratto alla soddisfazione della pretesa, secondo l’orientamento di T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 25.7.2022, n. 327. La ricorrente ha impugnato anche l’atto finale di esclusione, e il contraddittorio è stato esteso all’unico soggetto che avrebbe potuto essere scalzato da un suo utile posizionamento.
Quanto alla dedotta sopravvenuta carenza di interesse per lo spirare del termine di efficacia delle autorizzazioni, il Tribunale osserva che l’interesse persiste: a prescindere dall’effetto conformativo sulla riedizione del potere per l’anno 2024, il possesso dell’autorizzazione per il 2023 costituisce requisito per ottenere l’autorizzazione provvisoria nell’anno successivo.
Nel merito il ricorso è infondato. Dal verbale di valutazione emerge che l’impresa è stata esclusa perché, dichiarando sede operativa a Riomaggiore, non ha prodotto un valido provvedimento di assegnazione di posto ormeggio rilasciato da quel comune, allegando invece un’assegnazione a Levanto. Il requisito della coincidenza tra porto di ormeggio e comune della sede operativa non è stato oggetto di specifica censura e appare del tutto ragionevole: al pari della riserva del 75% dei permessi alle imprese residenti nell’area protetta, mira a favorire le attività “a chilometro zero” ed evitare i doppi spostamenti tra sede e porto, secondo quanto già affermato dalla sentenza della sezione 2.11.2023, n. 895.
Il Tribunale rileva che, diversamente da quanto ritenuto dall’Ente, l’impresa aveva aperto un’unità locale a Levanto prima del termine di presentazione della domanda; in quel comune, tuttavia, non disponeva di un posto in concessione demaniale, ma solo di un posto barca a terra. Ancorché la motivazione dell’esclusione sia stata espressa in forma assai stringata, è provato che, stante la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della scarsa chiarezza del provvedimento e della tardività delle motivazioni.
Nota della Redazione
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