Inclusione Consorzi bonifica nel GAP e autonomia elenco dal d lgs 118/2011 (TAR Sardegna n. 1264 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inclusione di un ente nell’elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica dipende dalla sussistenza di una relazione di controllo o di influenza, di diritto, di fatto o contrattuale, secondo i criteri dell’Allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 11-ter del medesimo decreto. La qualificazione come ente strumentale controllato è nozione teleologica e funzionale: non rileva che altre disposizioni, per fini diversi, attribuiscano all’ente qualificazioni differenti, come quella di ente pubblico vigilato. L’inserimento nel GAP non comporta di per sé l’applicazione diretta delle norme del d.lgs. n. 118/2011 sulla redazione dei bilanci, che resta subordinata alle modifiche statutarie e regolamentari del percorso di armonizzazione contabile. Il consorzio di bonifica regionale, per il complesso dei poteri di indirizzo, vigilanza, controllo e scioglimento degli organi previsti dalla legge regionale, integra le condizioni di controllo richieste dalla normativa statale.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente impugnava la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 22/35 del 23.4.2025, con la quale i Consorzi di bonifica erano stati qualificati enti strumentali controllati dalla Regione e inseriti nell’elenco GAP per l’esercizio 2024. Il provvedimento precisava che tale inserimento non comportava l’applicazione del d.lgs. n. 118/2011 in assenza delle modifiche statutarie e regolamentari connesse all’armonizzazione.

Il consorzio deduceva la violazione dell’art. 17, comma 1, della l.r. n. 6/2008, come modificato dalla l.r. n. 31/2016, che qualifica i consorzi enti pubblici vigilati dalla Regione ed esclude l’applicazione del decreto statale. Richiamava l’annullamento, con le sentenze nn. 435-440 del 10.8.2020 del TAR Sardegna, della precedente deliberazione n. 60/30 dell’11.12.2018. Con due ricorsi per motivi aggiunti impugnava la deliberazione n. 32/54 del 18.6.2025, nella parte in cui potesse confermare la precedente, e la deliberazione n. 47/16 del 10.9.2025, che aveva confermato in via definitiva l’elenco GAP 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del contendere. Le deliberazioni impugnate non disponevano nuovamente l’applicazione del d.lgs. n. 118/2011 ai consorzi, come la deliberazione annullata nel 2020, ma si limitavano a ritenerne l’inserimento nel GAP, chiarendo espressamente che ciò non implicava l’applicazione delle norme sulla redazione dei bilanci. L’applicazione del decreto resta rimessa, secondo le sentenze del 2020, alla definizione delle modifiche statutarie e di un apposito regolamento di contabilità, ora approvato con la deliberazione n. 32/54 del 2025.

Il Tribunale ha ricostruito la funzione del Gruppo Amministrazione Pubblica, strumento preordinato a dare evidenza della situazione patrimoniale dell’ente capogruppo e delle sue articolazioni, secondo i criteri dell’Allegato n. 4/4. Ha richiamato il punto 2 del medesimo allegato, che riconduce al GAP gli enti strumentali controllati nei cui confronti la capogruppo possieda la maggioranza dei voti, il potere di nomina o rimozione degli organi decisionali, l’influenza dominante o l’obbligo di ripianare i disavanzi. Ha poi richiamato l’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011, che riproduce analoghe condizioni.

La verifica va condotta, secondo il Collegio, alla luce della disciplina propria dell’ente. La qualificazione come ente strumentale controllato rileva ai soli fini dell’inserimento nel GAP e non consente di trarre la conseguenza dell’applicabilità diretta delle norme sulla redazione dei bilanci. Trattandosi di nozione teleologica e funzionale, è irrilevante che altre disposizioni attribuiscano al medesimo ente qualificazioni differenti, come quella di ente vigilato.

Passando all’esame della l.r. n. 6/2008, il Tribunale ha valorizzato il potere regionale di indirizzo e criteri in materia programmatoria, gestionale e contabile, con obbligo di rispetto da parte dei consorzi; i poteri ispettivi e di commissariamento in caso di inadempimento; lo scioglimento degli organi per gravi irregolarità, con nomina di commissario straordinario; il controllo di legittimità sugli atti fondamentali, tra cui statuto, regolamenti e bilanci. Da tali previsioni emerge una relazione di controllo riconducibile alle lettere b), d) ed e) dell’art. 11-ter. L’inclusione nel GAP non contrasta quindi con le sentenze del 2020. Militano nello stesso senso i giudizi di parificazione della Corte dei conti dal 2019 al 2023, che avevano qualificato il mancato inserimento come lacuna. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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