Verifica di anomalia e interpretazione dell’offerta tecnica oltre i costi effettivi (TAR Sardegna n. 794 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta la stazione appaltante non può computare costi della manodopera per figure professionali non richieste dalla lex specialis, rilevando solo i costi diretti riferiti al personale stabilmente impiegato nella commessa. Il costo delle prestazioni rese in via occasionale o trasversale, prive di incidenza economica aggiuntiva, costituisce voce neutra ai fini della congruità ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023. Parimenti illegittima è la quantificazione dell’offerta tecnica che, in assenza di prescrizioni del bando, estenda l’impegno del concorrente oltre il senso ragionevole delle sue previsioni, attribuendogli opere non volute e sproporzionate. Il vizio dei criteri di verifica non predeterminati nel bando, ove non impugnato, resta estraneo al giudizio e non può essere fatto valere per via riflessa.
Il Fatto
Il Comune di Orosei indice una procedura aperta per la concessione dei servizi di pulizia e gestione dell’area Pineta di Su Barone, sito compreso nella Rete Natura 2000, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Due gli operatori in gara: la ricorrente e una seconda società, quest’ultima esclusa per mancata presentazione dell’offerta economica.
La ricorrente presenta un’offerta economica con un rialzo rispetto alla base d’asta e viene sottoposta a verifica dell’anomalia. La stazione appaltante ritiene insufficienti le giustificazioni e, con verbale n. 3 del 03.07.2024, la esclude; con determinazione n. 826 del 03.07.2024 approva gli esiti e dichiara la gara deserta. La società impugna dinanzi al TAR, deducendo la violazione dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 e l’erroneità dei presupposti del giudizio di anomalia. Il Comune si costituisce opponendosi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’assenza nel bando di elementi predeterminati per la verifica di anomalia, è inammissibile nella sua effettiva portata. Il Collegio rileva che il vizio è ascrivibile al bando di gara, non all’operato della commissione, che ha verificato senza criteri proprio perché questi non esistevano. Il bando però non è stato impugnato: il ricorso, anzi, fa discendere dalla censura una “violazione del bando”, confermando che l’atto non era oggetto di gravame.
Il secondo motivo è invece fondato. La stazione appaltante aveva fondato l’anomalia su due elementi principali: l’impegno a mettere a disposizione un OOSS senza indicarne i costi e la ritenuta incongruità dei costi per la staccionata di delimitazione. Sul primo punto il Collegio condivide il rilievo della ricorrente: nessuna figura specificamente assunta come OOSS era richiesta dal bando, avendo la società indicato le figure effettivamente previste. La disponibilità di un dipendente in possesso della qualifica costituisce prestazione occasionale e improduttiva di costi aggiuntivi.
Sul punto il TAR richiama il consolidato orientamento, formatosi sotto il precedente codice ma tuttora attuale, espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 6786 del 03.11.2020: il costo della manodopera va riferito ai soli costi diretti della commessa, esclusi quelli per figure coinvolte in ausilio e in maniera occasionale. La ratio della prescrizione, già affermata da Cons. Stato, Sez. V, n. 6306 del 19.10.2020 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 3972 del 22.06.2020, è la tutela della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. e la prevenzione di manovre speculative. Tale esigenza riguarda solo il personale impiegato stabilmente.
Quanto alla staccionata, il TAR condivide la censura. La stazione appaltante aveva quantificato un intervento di circa 4 km, con investimento stimato in oltre 900.000 euro, contestando alla ricorrente una riduzione dell’85% rispetto ai prezziari. Il Collegio ritiene irragionevole tale interpretazione dell’offerta tecnica: nessuna norma della lex specialis imponeva quella lunghezza, e la ricorrente aveva inteso delimitare solo le aree di sosta. Un’opera di tale estensione sarebbe stata costosissima e non ragionevolmente ascrivibile alla volontà del concorrente in assenza di previsione del bando. Gli ulteriori profili (sottostima di guardiania e antincendio) hanno incidenza irrisoria e non richiedono esame.
Da ciò l’illegittimità degli atti impugnati, che vengono annullati, con nuovo obbligo per l’amministrazione di rivalutare l’offerta alla luce dei rilievi. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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