Termine perentorio per l’indennizzo da abbattimento di capi bufalini infetti (Cons. Stato n. 9953 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per la presentazione della richiesta di indennizzo per l’abbattimento di capi bufalini infetti da brucellosi, previsto dall’art. 23 del D.M. n. 651/1994 come modificato dal D.M. n. 429/1997, ha natura perentoria. Tale qualificazione, in difetto di espressa definizione testuale, si ricava dalla ratio dell’istituto e dalla finalità di rilievo pubblico cui l’adempimento è indirizzato. Un termine perentorio può trovare la propria fonte in una norma secondaria autorizzata dalla fonte primaria alla disciplina del procedimento, anche quando la perentorietà non sia formalmente enunciata ma sia desumibile dall’utilità funzionale assegnatagli. Il contingentamento temporale risponde alle esigenze di tempestiva istruzione e liquidazione delle istanze, di programmazione dei bilanci delle aziende sanitarie e di rendicontazione delle spese all’Unione europea, ed è proporzionato rispetto alla finalità premiale dell’indennità.

Il Fatto

Un’azienda agricola del casertano, colpita da un’epidemia di brucellosi, tra dicembre 2022 e febbraio 2023 provvede all’abbattimento di gruppi di capi bufalini infetti e ottiene dalla ASL le relative attestazioni. La doppia richiesta di indennizzo statale e regionale viene però protocollata solo il 13 novembre 2023, circa otto-nove mesi dopo l’abbattimento di un gruppo di animali.

La ASL comunica il preavviso di diniego e poi il diniego definitivo, rilevando il superamento del termine di sessanta giorni dalla data del certificato di abbattimento, in assenza di cause di forza maggiore. L’allevatrice impugna il provvedimento, i decreti ministeriali presupposti e la nota regionale di chiarimenti. Il TAR Lazio respinge il ricorso, riconoscendo la perentorietà del termine. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove da una premessa metodologica. In difetto di espressa qualificazione testuale, la natura ordinatoria o perentoria del termine si ricava dalla ragione della sua introduzione, cioè dall’esigenza di celerità della fase procedimentale e dalla finalità pubblica che l’adempimento è diretto a soddisfare, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2014 e delle pronunce Sez. IV n. 5878 del 2018 e Sez. III n. 996 del 2017.

La Corte chiarisce poi che un termine perentorio può essere posto da una fonte secondaria autorizzata dalla norma primaria a regolare il procedimento, anche quando la perentorietà non sia formalmente indicata e sia desumibile dall’utilità funzionale assegnata al termine (Sez. VII n. 4676 del 2023; Sez. VI n. 2638 del 2024).

Applicando tali criteri, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2 della legge n. 615/1964, che demanda a decreto ministeriale criteri e modalità dell’indennizzo; il D.M. n. 651/1994; il D.M. n. 592/1995; il D.M. n. 429/1997, che introduce l’onere di presentare i certificati di abbattimento e la richiesta di indennizzo unitamente entro sessanta giorni; il D.D.R. Campania n. 161/2021. La relazione ministeriale e il parere del Consiglio di Stato del 29 maggio 1997 confermano la finalità di evitare domande tardive rispetto alla chiusura del focolaio e ritardi nell’erogazione, anche in funzione della rendicontazione all’Unione europea.

L’interpretazione opposta condurrebbe a una sorta di condizione meramente potestativa in favore dell’allevatore, con pendenza sine die delle pratiche e squilibrio tra interessi privati e pubblici. Il termine di novanta giorni per la liquidazione è funzionalmente legato a quello di sessanta giorni. Il contingentamento è ragionevole e proporzionato, perché l’indennità ha finalità premiale verso l’apporto collaborativo dell’allevatore.

Quanto alla prassi amministrativa invocata, la Corte rileva che non è comprovata, che la perentorietà è stata ribadita nel 2021 e che il legittimo affidamento non può legittimare una prassi contraria alla legge, non essendo la prassi fonte normativa (Sez. V n. 5898 del 2024). L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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