CIGO e appalto: la sospensione per inadempienza del committente resta rischio d’impresa (TAR Sardegna n. 791 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di impresa disposta dal committente pubblico per carenze manutentive dell’immobile oggetto di appalto non integra la causale dell’impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. L’evento interruttivo resta interno al rapporto contrattuale e non è riconducibile a un ordine di un soggetto terzo ed estraneo all’appalto. Il presupposto della non imputabilità della sospensione all’impresa o ai lavoratori è soggetto a stretta interpretazione. Il costo retributivo non può essere trasferito sulla collettività quando l’evento rientra nella sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore o della committenza. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego dell’integrazione salariale incontra i limiti della discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale.

Il Fatto

La ricorrente, cooperativa sociale affidataria di servizi di riabilitazione psichiatrica residenziale, gestiva una struttura di proprietà della committente sanitaria in forza di contratto risalente al 2009, più volte prorogato. A seguito di ispezione dei NAS, erano emerse carenze strutturali e igienico-sanitarie dell’immobile, la cui manutenzione straordinaria competeva alla committente. Quest’ultima disponeva quindi la sospensione temporanea delle attività assistenziali.

Per fronteggiare la riduzione dell’attività, la cooperativa presentava all’INPS domanda di assegno di integrazione salariale a valere sul Fondo di integrazione salariale, per la durata massima di ventisei settimane. L’Istituto respingeva l’istanza ritenendo erronea la causale indicata e non ricorrenti i requisiti di imprevedibilità e non programmabilità dell’evento. La cooperativa impugnava il diniego davanti al TAR Sardegna, che rigettava il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 29 del d.Lgs. n. 148/2015, l’art. 1 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 e l’art. 8, comma 2, del medesimo decreto, che integra la causale dell’impraticabilità dei locali per ordine di pubblica autorità con la sospensione per fatti sopravvenuti non imputabili all’impresa o ai lavoratori. Richiama anche la circolare INPS n. 139 del 2016, che ammette la causale, in caso di appalto, solo in presenza di circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore.

Il Tribunale ribadisce che i presupposti della CIGO sono soggetti a regole di rigorosa interpretazione, perché l’integrazione salariale non può diventare strumento di supporto alle aziende né meccanismo di socializzazione del rischio d’impresa. Il presupposto della non imputabilità ricorre solo quando l’evento interruttivo esula dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore e della committenza. Non ricorre, invece, in presenza di comportamenti inadempienti dei soggetti contraenti, poiché in tal caso opera il rimedio della responsabilità contrattuale.

Nel caso concreto, le carenze accertate dai NAS consistevano in un deficit manutentivo della struttura, la cui manutenzione straordinaria spettava alla committente. La sospensione non derivava quindi da un ordine di un’autorità terza, ma dalla condotta della parte contrattuale che aveva imposto i lavori non più procrastinabili. Assume rilievo dirimente la circostanza che l’evento si ricollega a profili di natura squisitamente contrattuale, governati dalla convenzione e, in difetto, dalla disciplina codicistica.

Il Collegio valorizza inoltre la lunga durata del rapporto contrattuale, avviato nel 2009, e la circostanza che la chiusura della struttura era stata di fatto anticipata, con progressiva dimissione dei pazienti, come dichiarato dal rappresentante legale in sede di relazione tecnica. Ne trae conferma dell’assenza di imprevedibilità dell’evento.

Quanto ai limiti del sindacato, il TAR richiama l’ampio margine di discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale, sindacabile solo se le scelte risultino illogiche, manifestamente incongruenti o viziate da travisamento in fatto. Tali vizi non sono riscontrabili e il ricorso è infondato. Le spese di lite sono compensate per i peculiari contorni della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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