Poteri di polizia della nave e ritiro documenti da autorità marittima (Cons. Stato n. 7986 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità marittima è titolare del potere di impedire la navigazione delle imbarcazioni che non rispettino la composizione minima dell’equipaggio prescritta, e può a tal fine ritirare la documentazione di bordo. Tale potere trova fondamento nell’art. 181, comma 3, cod. nav. e nell’art. 426, comma 3, del regolamento di esecuzione, oltre che nell’art. 317 cod. nav., che attribuisce al comandante del porto la definizione della composizione dell’equipaggio. L’ordinanza generale che modifica le tabelle di armamento costituisce atto conoscibile da tutti gli operatori interessati e non richiede avvisi individuali. La successiva modifica delle prescrizioni di armamento non è sanata dalla spedizione rilasciata in precedenza, quando il trattenimento si fondi su attribuzioni previste per legge in materia di polizia della navigazione.

Il Fatto

L’appellante, iscritto nelle matricole della gente di mare con il titolo di conduttore per la pesca costiera locale, era titolare di licenza per un’imbarcazione adibita alla pesca, per la quale era stata rilasciata spedizione con tabella di armamento per una persona di equipaggio, comandante compreso. Con ordinanza del 19 gennaio 2010 la Capitaneria di porto prescriveva che l’equipaggio delle imbarcazioni di quella specie e dimensione dovesse includere un marinaio motorista. All’esito di un’ispezione dell’ottobre 2013, constatata l’assenza della figura professionale, l’ufficio disponeva il ritiro dei documenti di bordo, consegnati dall’interessato nel novembre successivo. Una nota del febbraio 2014 precisava che la documentazione sarebbe stata restituita solo dopo l’integrazione dell’equipaggio o il conseguimento del titolo mancante.

L’interessato impugnava l’ordinanza e la nota davanti al TAR Basilicata, chiedendo anche l’accertamento del diritto a esercitare la pesca. Il ricorso era respinto; contro la sentenza è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un difetto di specificità dei motivi, non idonei ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. a devolvere ritualmente la questione in secondo grado. L’appello è affetto da aberratio ictus: deduce la violazione dell’art. 180 cod. nav., che limita i poteri di polizia alla presa visione dei documenti, senza contestare il diverso e ulteriore potere di trattenimento ricavabile dall’art. 181, comma 3, cod. nav., che vieta le spedizioni quando l’armatore o il comandante non abbia adempiuto agli obblighi di polizia e di sicurezza della navigazione.

La sentenza di primo grado aveva inoltre ricondotto la definizione della composizione dell’equipaggio all’art. 317 cod. nav., esercitato mediante la legittima ordinanza generale del 19 gennaio 2010. Su questo passaggio argomentativo l’atto di appello non muove critiche puntuali, così che non emergono errori logico-giuridici.

Il Collegio esclude poi che il ritiro sia illegittimo per il fatto che in precedenza era stata rilasciata spedizione per una sola persona. Il trattenimento si fonda su una legittima e incontestata modifica delle prescrizioni di armamento, riconducibile alle attribuzioni di polizia della navigazione del codice di settore.

Quanto alla legge n. 241/1990, non si ravvisano violazioni: l’ordinanza recante le nuove tabelle di armamento è un atto di carattere generale conoscibile da tutti gli operatori; la nota di diniego è stata resa in riscontro a un’istanza dell’interessato, che nella stessa richiamava la consegna dei documenti in esecuzione di un ordine dell’autorità. Non emergono infine motivi di ritorsione, solo adombrati in modo generico e privi di fondamento probatorio. L’appello è respinto, con conferma della sentenza; nulla per le spese, in assenza di costituzione del ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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