Criterio topografico per nuove farmacie: deroga possibile solo con esigenze assistenziali effettive (Cons. Stato n. 4836 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione di una nuova sede farmaceutica in deroga al criterio demografico, ai sensi dell’art. 104 R.D. n. 1265/1934, costituisce applicazione di una norma speciale di stretta interpretazione. La deroga è ammessa solo quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, la richiedano, nel rispetto del limite di distanza di 3000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi. Non integrano il presupposto la carenza di medici di medicina generale, la riduzione di CO2, la presenza di poche case sparse o un’asserita pericolosità della strada smentita dall’ente proprietario. Il giudice amministrativo verifica la concretezza e l’attualità dei fattori posti a base della scelta, anche raffrontandoli con la pianta organica vigente.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva adottato una delibera di Giunta con cui prevedeva la revisione della pianta organica delle farmacie e l’avvio del procedimento per l’istituzione di una seconda sede farmaceutica in una frazione del territorio, invocando il criterio topografico in luogo di quello demografico.
La farmacia già esistente, in proprio e quale legale rappresentante della società titolare, ha impugnato dinanzi al TAR Campania-Salerno la delibera e gli atti allegati, ottenendone l’annullamento con sentenza in forma semplificata. Il Comune ha proposto appello, sostenendo in via principale che il provvedimento impugnato avesse natura endoprocedimentale e che il primo giudice ne avesse erroneamente affermato l’impugnabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione preliminare di inammissibilità e improcedibilità dell’appello, fondata sull’adozione, nelle more, di una seconda delibera di Giunta che confermava la precedente e sulla sua successiva caducazione giudiziale in altro giudizio. Pur riconoscendo all’eccezione significativi profili di fondatezza, il Consiglio di Stato ne ha ritenuto di poter prescindere, essendo l’appello respinto nel merito. Ha inoltre segnalato, come ulteriore rilievo, la possibile inammissibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 101 c.p.a., per difetto di specifiche censure contro i capi della sentenza appellata.
Nel merito la Corte ha condiviso l’impostazione del primo giudice: la disposizione invocata è norma speciale e richiede un’interpretazione restrittiva. La deroga al criterio demografico postula esigenze assistenziali legate alle condizioni topografiche e di viabilità, con il rispetto del limite di distanza di 3000 metri dalle farmacie preesistenti.
Il Collegio ha escluso che integrassero il presupposto la carenza di medici di medicina generale e la riduzione di CO2. Ha poi vagliato gli elementi in fatto: l’asserita pericolosità della strada provinciale risultava smentita dall’attestazione dell’ente proprietario circa la percorribilità e il buono stato di manutenzione, mentre le rilevazioni della polizia locale si riferivano a un eccezionale evento pluviometrico. La farmacia esistente è raggiungibile con il trasporto pubblico locale ed accessibile anche a soggetti con disabilità, ostandovi solo la sosta irregolare di autovetture, rimovibili a cura del Comune. Il richiamo alle “case sparse” riguardava appena tre abitazioni.
La Corte ha infine valorizzato il raffronto con la pianta organica vigente, confermata dalla precedente delibera comunale: il dato anagrafico è diminuito, la tipologia delle strade è immutata, i collegamenti sono assicurati e la farmacia garantisce il servizio a domicilio, senza chiusura per ferie da circa dodici anni. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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