Foglio di via legittimo anche senza prove penali: bastano indizi di pericolosità (TAR Lombardia n. 802 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale che fonda il foglio di via obbligatorio non richiede prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali e indizi idonei a far ritenere l’appartenenza del soggetto a una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, prima ancora che si accerti la rilevanza penale delle condotte. La misura presuppone un giudizio prognostico sulla sicurezza pubblica basato su valutazioni discrezionali, ammissibili anche su presunzioni o indizi, purché desunti da comportamenti di tendenziale pericolosità. Tale valutazione costituisce merito amministrativo, sottratto al sindacato di legittimità salvo illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento dei fatti. Il diniego di accesso intervenuto nel corso del procedimento non travolge l’atto conclusivo, restando estraneo ai vizi genetici dello stesso.
Il Fatto
A seguito di una cessione di modica quantità di cocaina contestata nel Comune di Pontevico, i Carabinieri deferivano in stato di libertà il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e proponevano al Questore l’adozione di una misura di prevenzione, valorizzando i precedenti di polizia accumulati dal 2011, molti in materia di stupefacenti.
Ricevuta la memoria difensiva dell’interessato, il Questore di Brescia emetteva il foglio di via obbligatorio, vietando il ritorno nel Comune per due anni e ricondotto il destinatario alle categorie dell’art. 1, lett. b e c, d.lgs. n. 159/2011, non risultando ivi residenza, domicilio, dimora stabile né attività lavorativa. Il provvedimento, notificato nel gennaio 2023, era impugnato senza domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si deduce travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e fondamento della pericolosità su mere congetture, e li respinge. Richiamando Cons. Stato n. 1859/2016 e Cons. Stato n. 1364/2021, il TAR ribadisce che il giudizio di pericolosità non esige prove compiute e che è legittimo procedere anche in assenza di contestazioni penali, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali.
Sul piano del riparto di giurisdizione, la sentenza richiama Cons. Stato n. 2275/2017 e Cons. Stato n. 748/2019 per affermare che la misura si fonda su un giudizio prognostico sindacabile solo per illogicità, incongruenza motivazionale o travisamento, come precisato da Cons. Stato n. 868/2020 e n. 743/2018.
Nel caso concreto il precedente che ha giustificato il provvedimento è uno spaccio commesso proprio nel Comune interdetto, che si aggiunge a episodi del 2014, 2020 e 2021, per i quali pendono procedimenti penali. L’esito negativo della perquisizione non esclude di per sé la commissione del reato. Unitamente allo stato di disoccupazione del nucleo familiare e al reddito di cittadinanza percepito dalla madre, tali elementi rendono non irragionevole la qualificazione del ricorrente come soggetto che vive dei proventi di attività delittuose.
Quanto alla lett. c, il TAR valorizza il deferimento per guida in stato di ebbrezza, la sospensione e poi la revoca della patente per guida durante il periodo di sospensione, tre violazioni delle misure pandemiche e la frequentazione di persone con precedenti. Tali dati sostengono la presunzione di un modello comportamentale pericoloso.
Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per il duplice diniego di accesso, è infondato: secondo Cons. Stato n. 542/2017 e il parere n. 1180/2018, il diniego endoprocedimentale non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto finale, e il diniego successivo resta estraneo ai vizi genetici del provvedimento. Il quarto motivo, sul difetto di motivazione, non è dimostrato perché le osservazioni procedimentali non sono state prodotte in giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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