Scatti stipendiali nel TFS solo per forze di polizia non per Esercito (Cons. Stato n. 8244 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio spetta esclusivamente al personale appartenente alle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare. L’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, rinvia alla nozione di forze di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981 e non si estende alle Forze armate prive di funzioni di polizia. Il Codice dell’ordinamento militare conferma il regime vigente per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza generalizzarlo a tutte le Forze armate. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla decorrenza del collocamento a riposo. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale fondata sugli artt. 3 e 81 della Costituzione.

Il Fatto

Alcuni dipendenti dei Ministeri della Difesa, dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia, congedati a domanda dopo aver superato i 55 anni di età e i 35 di anzianità contributiva, hanno agito contro l’INPS per ottenere la rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987. I ricorrenti appartenevano in parte all’Arma dei Carabinieri e in parte all’Esercito italiano.

L’INPS aveva negato il beneficio, sostenendo che per il personale diverso da quello della Polizia di Stato la maggiorazione spetta solo in caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, e non per dimissioni volontarie. Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso. L’Istituto ha proposto appello, limitatamente alle posizioni degli appartenenti all’Esercito, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione pregiudiziale sull’asserita violazione del termine del 30 giugno. Il termine non è di decadenza: il comma 3 dell’art. 6-bis chiarisce che i provvedimenti di collocamento a riposo decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. Il rispetto del termine costituisce quindi un onere per l’interessato, funzionale alla tempistica del collocamento a riposo. Attribuire al termine natura decadenziale determinerebbe una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta negli anni successivi.

Nel merito l’appello è fondato. Il Consiglio richiama i propri precedenti (Cons. Stato, Sez. II, n. 2866, n. 2980 e n. 2982 del 2023) e ne fa integrale rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, che ha esteso l’istituto dei sei scatti anche alla Polizia di Stato nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento economico del comparto difesa e sicurezza.

La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e va letta in ragione della funzione del decreto legge, che estende i benefici del d.P.R. n. 150/1987 a Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale. L’art. 16 della legge n. 121/1981 perimetra tale nozione senza distinguere tra ordinamento civile e militare, ma con esclusione delle Forze armate. Il Codice dell’ordinamento militare si è limitato a confermare il regime vigente per le forze di polizia ad ordinamento militare.

Non sostengono la tesi estensiva i primi due commi dell’art. 1911 c.o.m.. Il comma primo delinea un’obbligazione facoltativa alternativa alla promozione già disciplinata dall’art. 1082, abrogato dall’art. 1, comma 258, legge n. 190/2014: venuta meno la prestazione principale, l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta. Il comma secondo richiama gli artt. 1076 e 1077 c.o.m., anch’essi abrogati, e le residue condizioni non risultano comprovate nel caso di specie.

L’applicazione di tali coordinate ai dipendenti dell’Esercito comporta l’esclusione del beneficio per difetto del requisito soggettivo. Quanto alla questione di costituzionalità, è inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che detta principi in tema di bilancio e non risulta violato da una normativa limitata recante benefici economici. Non sussiste contrasto con l’art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi disparità manifestamente irragionevole. L’appello è accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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