Competenza territoriale e graduatoria nazionale del Fondo innovazione agricola (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 229 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni previste dal Fondo per l’innovazione in agricoltura, la competenza territoriale non si radica nel Tribunale del luogo in cui opera l’impresa istante, ma in quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto. Quando il bando ha portata applicativa nazionale e la procedura sfocia in un’unica graduatoria di beneficiari dislocati sull’intero territorio, la determinazione di ammissione o esclusione incide sull’efficacia ultraregionale del provvedimento e gli effetti non sono frazionabili in funzione della sede del singolo richiedente. I criteri dell’art. 13 c.p.a. operano in logica di complementarietà: il criterio della sede cede a quello dell’efficacia spaziale solo quando la potestà pubblicistica esplichi effetti diretti esclusivamente nell’ambito di un Tribunale periferico.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ISMEA ha respinto la domanda di concessione dell’agevolazione prevista dal Fondo per l’innovazione in agricoltura – Anno 2024, motivando il rigetto con la presenza di un motivo di esclusione e con l’incapacità di contrarre con la P.A. Il provvedimento richiamava l’art. 2 delle Istruzioni Operative.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché il travisamento dei fatti: l’unica condanna riportata riguarderebbe una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., che non comporterebbe incapacità a contrarre né integrerebbe una causa di esclusione. L’ISMEA ha eccepito il difetto di competenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza. La procedura di concessione delle agevolazioni è oggetto di un bando a portata nazionale ed è sfociata nell’approvazione di una graduatoria finale di operatori beneficiari dislocati sull’intero territorio nazionale.
Assume rilievo decisivo la natura del procedimento, strutturato secondo il meccanismo “a sportello”: la graduatoria si forma in ordine cronologico delle domande e la sua estensione è determinata dalla consumazione del plafond disponibile. Ne deriva che l’eventuale accoglimento del ricorso produce ricadute sulla graduatoria finale, con possibile pretermissione dei controinteressati utilmente collocati.
Il Tribunale ha escluso che venga in rilievo un finanziamento correlato a interventi localizzati in un determinato territorio. La circostanza che l’ambito operativo dell’impresa istante sia limitato al Friuli Venezia Giulia non incide sull’individuazione della competenza, perché la determinazione di ammettere o escludere il richiedente incide sull’unitaria conformazione nazionale del Fondo, senza possibilità di frazionarne gli effetti.
Richiamando l’art. 13 c.p.a., il Collegio ha ricostruito il rapporto tra il criterio della sede dell’autorità e quello dell’efficacia spaziale dell’atto come logica di complementarietà e reciproca integrazione, secondo Ad Plen n. 13/2021. Nel caso concreto i due criteri coincidono: il provvedimento è stato emesso da un’autorità centrale con sede in Roma e la procedura di concessione è sostanzialmente unitaria, con un’unica graduatoria ad efficacia ultraregionale.
La conclusione è confortata da un orientamento consolidato su fattispecie analoghe, tra cui Cons. St. sez. VII n. 6659 del 28.7.2022, Tar Emilia Romagna sez. II n. 714 del 17.4.2026, Tar Lazio sez. V n. 3525 del 2.3.2023 e TRGA TN n. 107 del 5.8.2019. Il giudizio è stato pertanto dichiarato incompetente, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.. Le spese sono state poste a carico del ricorrente verso ISMEA e compensate verso il Ministero.
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Nota della Redazione
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