Ordine di demolizione al titolare del bene con visione unitaria dell’abuso (TAR Toscana n. 802 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e di rimessione in pristino ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità dell’autore materiale dell’abuso: può essere legittimamente rivolto a chi, al momento della sua adozione, abbia l’oggettiva disponibilità del bene, anche quale detentore o utilizzatore, purché sia in grado di assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. In zona gravata da vincolo paesaggistico, la verifica di compatibilità deve precedere la realizzazione delle opere e la tamponatura di un portico che trasformi lo stesso in locale abitabile integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con incremento di superficie utile e di volume. Ne consegue l’impossibilità di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e la legittimità della demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Manciano ha ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino di opere eseguite in difformità dai titoli abilitativi e dall’autorizzazione paesaggistica. Il sopralluogo aveva accertato la chiusura di un portico esistente mediante infissi in pvc lungo l’intero perimetro, nonché la realizzazione di due manufatti in legno, uno in aderenza al fabbricato e uno a ridosso del locale tecnico.

Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’inefficacia dell’ingiunzione per omessa notifica a tutti gli interessati e per il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietario né responsabile dell’abuso; dall’altro, l’errata qualificazione delle opere, che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime della SCIA in sanatoria e non alla demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato la tardività della memoria di replica e del documento depositati dal ricorrente, in violazione dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., escludendone l’utilizzo ai fini della decisione.

Nel merito, il primo motivo è stato respinto. L’Amministrazione aveva accertato l’utilizzo dell’immobile da parte del ricorrente per residenza anagrafica sin dal 2019 e la sua presenza al sopralluogo, ove si era qualificato quale rappresentante della proprietà. Per consolidato orientamento, richiamato anche in Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017 e in Cons. Stato, Sez. VI, n. 4849 del 2016, gli ordini di rimozione hanno carattere reale e si applicano anche in danno di chi non ha commesso la violazione ma si trovi in un rapporto con il bene tale da assicurare il ripristino. L’ordine può dunque essere rivolto a chi abbia la disponibilità del bene, indipendentemente dall’aver realizzato l’abuso, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 3284 del 2024. La notifica era stata peraltro effettuata anche alla società proprietaria.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. Le opere insistono in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 e la verifica di compatibilità paesaggistica avrebbe dovuto precedere la loro realizzazione. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. VII, n. 237 del 2023, secondo cui in zona vincolata l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titolo.

Il Collegio ha poi aderito all’indirizzo secondo cui la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2321 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4919 del 2021: non è consentito frazionare gli interventi per negarne l’assoggettabilità a sanzione. La documentazione versata in atti ha confermato che la chiusura del portico ha comportato un incremento di superficie utile e di volume, con la realizzazione di un ulteriore locale abitabile di oltre 80 mq. La tamponatura di un portico integrale non può qualificarsi come pertinenza, integrando un nuovo locale autonomamente utilizzabile, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 4437 del 2019.

Quanto all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, il Collegio ha ricordato che il divieto di incremento dei volumi imposto a tutela del paesaggio rende impossibile il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 2712 del 2023. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *