Nomina del commissario ad acta per inottemperanza al decreto Pinto (Cons. Stato n. 8030 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per eccessiva durata del processo, il reclamo che denunci l’inerzia dell’amministrazione dopo la sentenza di accoglimento è fondato quando l’inadempimento perdura e il commissario ad acta non sia stato concretamente nominato, essendosi il giudice limitato a prevederne la nomina per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. In tale evenienza il giudice amministrativo dispone la nomina, individuando il commissario secondo le disposizioni organizzative pubblicate dal Ministero della giustizia, nel dirigente di cancelleria dell’ufficio che ha pronunciato il decreto da eseguire, con facoltà di subdelega nell’ambito del proprio ufficio. La mancata costituzione della precedente nomina esclude i presupposti per la segnalazione alle Procure della Repubblica e alla Corte dei conti. Le spese della procedura seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal decreto della Corte di appello di Potenza, sez. penale, 15 settembre 2020 n. 221, la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di € 300, oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, per l’eccessiva durata in primo grado del procedimento penale nel quale era costituito parte civile. Lo stesso decreto liquidava le spese di giudizio in favore dei difensori, con distrazione.

Il Ministero non pagava alcunché. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, dichiarato inammissibile dal T.a.r. Basilicata con la sentenza 27 settembre 2021 n. 601, sul rilievo che il titolo esecutivo non era stato notificato presso l’indirizzo di posta elettronica della sede centrale del Ministero e che non era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La Sezione, con la sentenza 3 novembre 2023 n. 9489, accoglieva l’appello, prevedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Anche dopo la notifica della sentenza il Ministero nulla pagava, e i ricorrenti proponevano reclamo, chiedendo la nomina del commissario e la trasmissione degli atti alle competenti Procure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza 3 novembre 2023 n. 9489, pur prevedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, non l’aveva in concreto disposta, individuando un funzionario determinato. L’inadempimento, non contestato, perdura. Ne deriva che la nomina del commissario va disposta ora.

Quanto all’individuazione, la Sezione applica le disposizioni organizzative adottate in proposito dal Ministero della giustizia e rese pubbliche sul sito istituzionale. Su questa base nomina il dirigente di cancelleria della Corte di appello di Potenza, che ha pronunciato il decreto originario da eseguire, con facoltà di subdelega nell’ambito del proprio ufficio.

Il Collegio esclude poi i presupposti per la segnalazione alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Roma e presso la Corte dei conti del Lazio. Poiché il commissario non era stato in concreto nominato, non ricorrono gli estremi per procedere alla richiesta segnalazione avanzata dai reclamanti.

Le spese della procedura seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla nota presentata, reputata congrua. Il Consiglio di Stato accoglie pertanto il reclamo, ordina all’amministrazione di provvedere mediante il commissario nominato e condanna la stessa a rifondere ai reclamanti le spese della procedura, con attribuzione ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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