Il riesame imposto dal giudice supera la valutazione originaria e rende improcedibile (TAR Liguria n. 124 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di conferma propria, adottato dall’organo collegiale in esito a una nuova e più ampia istruttoria e con motivazione più dettagliata, in ottemperanza a un’ordinanza cautelare propulsiva, supera la valutazione originaria e non può esserne viziato in via derivata. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e l’inammissibilità del motivo che deduce l’illegittimità derivata del nuovo atto. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, sindacabile solo per vizi logici o travisamento dei presupposti, e non ha natura sanzionatoria. La mancata presentazione, nel corso dell’anno scolastico, di certificazione DSA o BES esclude l’obbligo di predisporre misure compensative o dispensative prima della prova di recupero.

Il Fatto

Un alunno frequentante la classe terza di un liceo scientifico, minore, agisce per mezzo dei genitori esercenti la potestà. Al termine dell’anno scolastico 2022/2023 il Consiglio di classe sospende il giudizio in matematica e dispone la prova di recupero estiva, prevista nella sola forma scritta.

Non superata la prova, il Consiglio di classe, con verbale del 31.08.2023, delibera la non ammissione alla classe successiva. Il ricorrente impugna quel verbale e gli atti presupposti, tra cui la deliberazione del Collegio dei docenti n. 56/2023 nella parte in cui prescrive la verifica scritta. Il TAR, in via cautelare, dispone l’ammissione con riserva e poi, con ordinanza propulsiva, ordina il riesame. Il Consiglio di classe, il 16.10.2023, conferma la non ammissione con motivazione più ampia. Sopravvenuta la cessazione dell’effetto cautelare, l’alunno si iscrive a un centro privato e circoscrive l’interesse alla sola questione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la sorte del ricorso introduttivo. Il verbale del 16.10.2023 costituisce un atto di conferma propria: interviene dopo una nuova istruttoria e con motivazione più dettagliata, in linea con le prescrizioni dell’ordinanza cautelare propulsiva. Le valutazioni precedenti risultano superate, con la conseguenza che il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Analogo esito, sul piano dell’ammissibilità, riguarda il primo motivo aggiunto. Poiché il nuovo verbale ha effettuato una valutazione nuova, la precedente non può viziare in via derivata l’atto successivo: la censura è quindi inammissibile.

Nel merito, il TAR esamina la nuova valutazione e la ritiene immune da vizi logici. Il Consiglio di classe ha dato conto delle carenze in matematica, materia cardine del liceo scientifico e oggetto di prova scritta all’esame di Stato, ritenendo la prova adeguatamente calibrata sui saperi minimi. Ha poi valutato la capacità di recupero, esclusa alla luce del debito del primo quadrimestre non recuperato e della mancata partecipazione ai corsi di recupero. Ha infine considerato il grado e la qualità della partecipazione alle attività didattiche. Tale giudizio, espressione di discrezionalità tecnica, non ha natura sanzionatoria e risulta coerente con la delibera n. 56/2023.

Quanto ai bisogni educativi speciali, il Collegio rileva che la famiglia non aveva presentato alcuna certificazione DSA o BES durante l’anno scolastico e fino alla prova di recupero. Il Liceo non ha quindi potuto accertare la natura del disturbo tardivamente segnalato né predisporre misure compensative o dispensative, attuabili solo per l’anno successivo.

Il terzo motivo aggiunto, relativo al progetto didattico per studente-atleta, è dichiarato inammissibile perché introduce una questione nuova, ed è comunque infondato: manca la prova dell’invio del certificato al Liceo e il progetto non inciderebbe sui profili contestati, ossia le lacune di base e la partecipazione inadeguata durante le lezioni frequentate. I motivi aggiunti sono pertanto respinti, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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