Obbligo di astensione del revisore e schede valutative dei militari (TAR Molise n. 254 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di astensione del revisore dei documenti caratteristici dei militari trova fondamento nei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost., ma opera esclusivamente nelle fattispecie tipizzate dalla normativa di settore. Le cause di esclusione della competenza a compilare o revisionare, previste dall’art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010, sono tassative e non tollerano interpretazione analogica. La mera segnalazione all’Autorità giudiziaria, da parte del superiore, di fatti riguardanti il valutato non integra di per sé una situazione di conflitto di interessi idonea a imporre l’astensione. Parimenti, il cambio del revisore non obbliga alla redazione di schede distinte quando difetti la causale prevista dall’art. 691, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010. Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi valutativi resta circoscritto all’abnormità manifesta, alla discriminazione e al travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, impugnava il rapporto informativo che conteneva la sua scheda valutativa per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 20 dicembre 2021, redatta ai fini della partecipazione a un concorso interno per titoli riservato agli ammissione al corso di formazione per Allievi Vice Brigadiere.
Deduceva un preteso conflitto di interessi del revisore, che aveva segnalato all’Autorità giudiziaria fatti riguardanti il valutato; la nullità della scheda per omessa scissione dei periodi in caso di cambio revisore; l’insufficienza del periodo di servizio del nuovo revisore; la contraddittorietà e l’illogico abbassamento del giudizio rispetto alle valutazioni precedenti. L’Amministrazione resisteva, eccependo l’infondatezza delle censure e l’adeguatezza della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, articolato in tre censure. Quanto all’astensione, il Tribunale richiama l’art. 689, comma 2, d.P.R. n. 90/2010, che condiziona l’intervento del superiore all’esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa e alla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. La parte non ha però dimostrato alcuna ragione eccezionale ulteriore rispetto alla mera denuncia, circostanza di per sé irrilevante.
Il percorso argomentativo si fonda sulla tassatività delle cause di esclusione dell’art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010: nessuna delle ipotesi elencate contempla il revisore che abbia sporto denuncia contro il valutato. Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2007 dell’8 luglio 2019 e di Cons. Stato, Sez. II, n. 4021/2013, secondo cui la lettura delle norme sull’astensione deve essere stringente, per evitare usi strumentali dell’istituto. Un’interpretazione contraria paralizzerebbe il potere-dovere di valutazione dei superiori.
La seconda censura è respinta perché l’art. 691, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 impone la redazione autonoma solo quando il giudicando eserciti comando o attribuzioni specifiche validi ai fini dell’avanzamento e il revisore lo abbia avuto alle dipendenze per almeno centottanta giorni senza valutarlo. Nel caso concreto tali condizioni difettavano e il documento era stato redatto per la diversa causale della partecipazione a concorsi, di cui alla lett. l) della stessa disposizione.
Quanto al periodo di servizio, il Tribunale ritiene che la normativa non ponga preclusioni specifiche a carico del revisore, individuato al momento di redazione del documento. Il periodo valutato, al netto delle assenze confluite nel modello E, supera ampiamente i centottanta giorni richiesti dalla circolare ministeriale di settore.
Il secondo motivo è infine giudicato carente di pregio. I giudizi valutativi sono espressione di discrezionalità e sindacabili solo entro i ristretti limiti dell’abnormità manifesta, della discriminazione o del travisamento dei presupposti. La scheda risulta motivata e coerente; le sanzioni disciplinari subite depongono in senso sfavorevole; i giudizi di ciascun documento si riferiscono esclusivamente all’arco temporale considerato, senza alcun affidamento al mantenimento della qualifica superiore. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.