Riconoscimento titolo estero di podoiatra e accesso alla professione di medico chirurgo (Cons. Stato n. 8024 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della Direttiva 2005/36/CE opera per la professione per la quale l’interessato è qualificato nello Stato membro di origine, a condizione che le attività coperte siano comparabili con quelle della professione che intende esercitare nello Stato ospitante. Ove la professione di origine non sia comparabile con quella richiesta, il riconoscimento non può essere invocato per accedere a quest’ultima. L’accesso alla professione di medico chirurgo resta legittimamente subordinato al possesso della laurea in medicina, quale titolo che garantisce i requisiti minimi di formazione. È meramente confermativo, e come tale non autonomamente impugnabile, l’atto che si limiti a riscontrare una richiesta di conoscenza delle ragioni del diniego già espresse, senza alcun riesame dei presupposti di fatto e di diritto. Il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal rinvio pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento, salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Il Fatto

L’appellante ha chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo accademico e professionale di Podologo/Podoiatra conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. L’amministrazione ha dichiarato l’istanza irricevibile per indeterminatezza con provvedimento del 2 ottobre 2017; successivamente ha comunicato i motivi di diniego e ha riscontrato le ulteriori richieste dell’interessato.

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso irricevibile, per mancata impugnazione del provvedimento del 2017, e infondato nel merito, rilevando che nel nostro ordinamento non esiste la figura del medico chirurgo podologo, ma due professioni distinte, quella di medico chirurgo e quella di podologo. L’appellante ha censurato la qualificazione della nota del 2019 come atto meramente confermativo e la mancata applicazione della Direttiva 2005/36/CE, insistendo per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di tardività della documentazione depositata dal Ministero oltre i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e ne dispone lo stralcio dagli atti. Respinge invece l’istanza di rinvio dell’udienza: le esigenze di difesa sono già garantite dallo stralcio e non ricorrono le situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 59 del 2024 e sez. IV, n. 9271 del 2023.

Nel merito, l’appello è infondato. Sulla prima censura, il Collegio ricorda che la distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo dipende dalla sussistenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Non rilevano né l’identità di contenuto né la terminologia utilizzata (Cons. Stato, sez. III, n. 1102 del 2024; sez. II, n. 806 del 2024). Le note successive al diniego si limitano a riscontrare le istanze dell’interessato, che non sollecitavano alcun riesame ma chiedevano di conoscere le ragioni ostative. Manca quindi ogni rivalutazione dei presupposti: l’unico atto di valore provvedimentale resta il diniego del 2 ottobre 2017, divenuto definitivo per omessa impugnazione.

Il rilievo assorbente dell’irricevibilità esclude i presupposti del rinvio pregiudiziale. Il Collegio richiama Corte di Giustizia, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, secondo cui il giudice di ultima istanza può astenersi per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento, salvo i principi di equivalenza e di effettività.

Nel merito, il titolo di podoiatra non è comparabile con la professione di medico chirurgo. L’art. 4 della Direttiva 2005/36/CE ancora il riconoscimento alla professione per la quale l’interessato è qualificato nello Stato di origine, se le attività sono comparabili. L’accesso alla medicina presuppone la laurea in medicina anche per i cittadini italiani, come emerge dal considerando 19 della direttiva. Il considerando 22 distingue espressamente il dentista dal medico, ma analoga puntualizzazione non è prevista per il podoiatra, il cui percorso formativo non garantisce le competenze minime per l’esercizio della professione di medico chirurgo.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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