Ottemperanza al giudicato sul tetto di spesa e risorse alle strutture accreditate (Cons. Stato n. 524 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il decreto commissariale che attribuisce valore vincolante e inderogabile ai limiti di spesa posti dall’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012 elude il giudicato che impone di compensare la riduzione del finanziamento destinato alla specialistica ambulatoriale privata con un effettivo e verificato incremento di produttività del settore pubblico. Il giudice dell’ottemperanza dichiara la nullità del provvedimento che, in veste formalmente esecutiva, contraddice il precetto sostanziale della sentenza da eseguire, omettendo di emendare i vizi di carenza istruttoria e motivazionale già accertati in cognizione. La rideterminazione del tetto deve fondarsi su una accurata istruttoria circa il fabbisogno non coperto dal settore pubblico, e l’assegnazione delle risorse incrementali alle singole strutture non può essere delegata alle Aziende Sanitarie Provinciali.

Il Fatto

Le ricorrenti, titolari di laboratori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale per la specialistica ambulatoriale, avevano impugnato il D.C.A. n. 172/2018, con cui il Commissario ad acta per il piano di rientro aveva fissato il livello massimo di finanziamento per l’anno 2018. Il T.A.R. per la Calabria aveva respinto il ricorso; questa Sezione, con la sentenza n. 6931/2020, ne aveva invece accertato l’illegittimità, rilevando l’inattendibilità dell’ipotizzato incremento del 20% della produttività pubblica e la mancata considerazione del trasferimento delle prestazioni A.P.A. e P.A.C. dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale.

Con la sentenza n. 9540/2024, la Sezione aveva in parte dichiarato improcedibile un primo ricorso di ottemperanza e in parte ordinato al Commissario di dare compiuta esecuzione al giudicato, nominando in via sostitutiva il Prefetto di Catanzaro. Il Commissario adotta quindi il D.C.A. n. 53/2025, impugnato dalle ricorrenti per nullità, o in subordine per illegittimità con richiesta di conversione dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della difesa erariale: le censure prospettano la violazione degli obblighi conformativi discendenti direttamente dalla sentenza n. 6931/2020, non dalla pronuncia di ottemperanza. Il D.C.A. n. 53/2025 muove dal limite di spesa fissato dall’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, calcolando un residuo disponibile di poco superiore ai 319.000 euro e riducendolo ulteriormente a circa 199.000 euro in ragione dell’incremento già riconosciuto ad altre strutture in esecuzione della sentenza gemella.

La Sezione rileva che la sentenza da ottemperare afferma il principio opposto: il taglio della spesa per l’acquisto di prestazioni da privati deve essere compensato da un effettivo e verificato incremento di produttività del settore pubblico. Il limite finanziario esisteva già negli anni precedenti senza effetti penalizzanti, il che dimostra che il pregiudizio derivò da una non ragionevole ripartizione del tetto complessivo tra spedalità privata e specialistica ambulatoriale.

L’attribuzione di valenza inderogabile alle disposizioni finanziarie contraddice il dictum e ne elude il precetto sostanziale; il Commissario ha omesso di emendare il provvedimento dai vizi di carenza istruttoria e motivazionale già accertati. Quanto al raffronto con il provvedimento del 22 settembre 2023, il Collegio esclude che esso costituisca riferimento cogente: l’incremento del 20% era solo prospettato, mentre il tema attiene alla produttività pubblica e non alle risorse da destinare alla specialistica.

La corretta attività esecutiva impone una accurata istruttoria sull’entità del fabbisogno non coperto dal settore pubblico, né al fabbisogno standard del D.C.A. n. 32/2017 può riconoscersi carattere inderogabile. Un ulteriore profilo elusivo è ravvisato nella mancata previsione di alcun budget per le prestazioni A.P.A. e P.A.C.. Il ricorso è accolto anche là dove il decreto demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali l’assegnazione delle risorse, in contrasto con la sentenza n. 9540/2024.

Ne consegue la declaratoria di nullità del D.C.A. n. 53/2025, l’improcedibilità delle censure di illegittimità e della domanda di conversione del rito, la conferma dell’investitura del Commissario ad acta e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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