Condono edilizio: sanabili le opere non ultimate per sequestro anche senza tamponature (TAR Sicilia n. 207 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In virtù del rinvio operato dagli art. 32, commi 25 e 28, d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, la disciplina dell’art. 43, comma 5, l. n. 47/1985 si applica anche alle opere abusive ultimate entro il 31.03.2003. La sanatoria delle opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali riguarda le sole strutture realizzate e i lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, senza che occorra un manufatto completo al rustico. Non è pertanto richiesta l’esecuzione delle tamponature esterne, allorché la consistenza realizzata consenta di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione d’uso. La dichiarazione del richiedente che attesti fedelmente lo stato dei luoghi esclude la dolosa infedeltà dell’istanza ai sensi dell’art. 40, comma 1, l. n. 47/1985. Le opere non inserite nelle istanze di condono non possono essere valutate dall’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti avevano realizzato senza titolo edilizio un fabbricato a due elevazioni destinato a due unità abitative. La Polizia Municipale aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile, convalidato dal G.i.p., e il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere, accertando poi l’inottemperanza. Il Tribunale aveva condannato i ricorrenti per abusivismo edilizio, ordinando la demolizione.

I coniugi presentavano quindi domande di condono edilizio ex l. n. 326/2003, versando oblazione e oneri concessori. Il Comune negava parzialmente la sanatoria: per il piano primo, non ultimato al rustico entro il 31.03.2003, e per i locali al piano terra adibiti a garage e forno/legnaia, non annoverati nelle istanze. Il diniego richiamava la dolosa infedeltà dell’istanza. I ricorrenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per ragioni assorbenti. Sul primo motivo rileva che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alle domande attestava fedelmente lo stato dei lavori: strutture portanti, solaio di copertura con tetto a tegole e tamponature esterne del solo piano terra, con tamponature del primo piano non ancora eseguite. La documentazione fotografica conferma tale rappresentazione. Manca dunque il presupposto della dolosa infedeltà contestata dal Comune.

Quanto al secondo motivo, il TAR ricostruisce il quadro normativo: per effetto del rinvio degli art. 32, commi 25 e 28, d.l. n. 269/2003, i capi IV e V della l. n. 47/1985 si applicano alle opere abusive ultimate entro il 31.03.2003. Rileva in particolare l’art. 43, comma 5, l. n. 47/1985, che ammette la sanatoria delle opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori necessari alla loro funzionalità.

Il Collegio dichiara di conoscere il più rigoroso orientamento, secondo cui le opere non ultimate devono intendersi completate almeno al rustico, con tamponature esterne che realizzino i volumi rendendoli individuabili e calcolabili (Cons. Stato n. 1826/2023; n. 5199/2023). Ritiene tuttavia di aderire al diverso principio della Cons. Stato, Sez. VI, n. 3806 del 16.05.2022: la norma non impiega la nozione di opera ultimata, ma quella di strutture realizzate, verificabile anche in difetto delle tamponature, ove il risultato consenta di percepire la fisionomia del manufatto e la sua destinazione.

Nel caso concreto le opere del primo piano non erano state ultimate per effetto del sequestro preventivo, convalidato dal G.i.p., cessato solo con la sentenza di condanna che aveva ordinato la demolizione. Alla data del sequestro risultavano realizzate le strutture portanti in c.a. per entrambi i piani e la copertura. L’edificio era perciò ben individuabile nella sua fisionomia e nella destinazione residenziale, e pertanto condonabile.

Sui locali al piano terra il Collegio rileva invece che garage e forno/legnaia, benché abusivi, non erano stati inseriti nelle istanze di condono: il Comune non avrebbe potuto né dovuto valutarneli. Il ricorso è quindi accolto con annullamento del provvedimento; le spese sono compensate per la particolarità della questione e la non univocità degli orientamenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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