Piena conoscenza dell’atto e decorrenza del termine di impugnazione (Cons. Stato n. 8031 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di impugnazione di cui all’art. 29 cod. proc. amm. decorre, in assenza di comunicazione o notificazione dell’atto, dal momento in cui l’interessato ne consegue la piena conoscenza. Tale conoscenza può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché ancorate a elementi univoci e concordanti, dai quali possa arguirsi con certezza il momento in cui la conoscenza si è verificata. La ricezione e la contabilizzazione di note di accredito che presuppongono l’adozione del provvedimento costituiscono indizio grave e concordante della conoscenza dello stesso. Ne consegue l’irricevibilità, per tardività, del ricorso notificato oltre il termine, con improcedibilità degli appelli per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

La compagnia aerea ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio la deliberazione con cui l’ENAC aveva rideterminato i limiti massimi di connessione ai costi, con effetto retroattivo dal 2006, per i servizi di rifornimento di carburante negli aeroporti. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento, rilevando che esso riproponeva il criterio già censurato dal Cons. Stato n. 1416/2009, parametrato ai metri cubi di carburante erogato, senza dimostrare il collegamento con i costi variabili di gestione.

L’ENAC proponeva appello. Resisteva la compagnia aerea, che spiegava appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo ai vizi procedimentali. La società di gestione aeroportuale si costituiva a sostegno dell’appello dell’ENAC e proponeva a sua volta appello incidentale avverso il capo che aveva respinto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’appello incidentale della società di gestione, incentrato sulla tardività del ricorso di primo grado. L’eccezione si fondava su una nota con cui una compagnia petrolifera aveva informato la vettore aerea dell’emissione di note di accredito conseguenti all’adozione del provvedimento ENAC, note contabilizzate dalla destinataria.

Il Consiglio di Stato richiama la regola secondo cui il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza dell’atto, che deve essere dimostrata da rigorosi e univoci riscontri documentali, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 6007/2013, n. 1740/2013 e n. 4962/2014. La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni, purché ancorate a elementi univoci e concordanti.

La Corte ritiene che la contabilizzazione delle note di accredito dimostri inconfutabilmente la loro ricezione e che da esse la compagnia fosse in grado di desumere la riduzione delle royalties carburanti. Appare inverosimile che un’impresa in amministrazione straordinaria, da anni coinvolta in contenziosi sulle medesime poste, non si sia attivata per conoscere la causa degli accrediti. A ciò si aggiunge che il provvedimento era stato indirizzato alle associazioni di categoria, alle quali era stato chiesto di raccogliere le indicazioni degli associati, e che la nota della compagnia petrolifera ne aveva dato comunicazione diretta.

Il Collegio afferma inoltre che, ricevendo le note di accredito, la vettore aerea aveva l’onere di attivarsi a tutela dei propri interessi, esercitando l’accesso agli atti presso l’ENAC o chiedendo spiegazioni. Le note, d’altro canto, riconoscevano solo un rimborso parziale delle royalties, palesandosi immediatamente lesive.

Alla data del 28 luglio 2010, o nei giorni immediatamente successivi, la compagnia aveva dunque piena conoscenza del provvedimento. Il ricorso, notificato il 20 febbraio 2011, è pertanto tardivo: il Consiglio di Stato accoglie l’appello incidentale della società di gestione, dichiara irricevibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati l’8 giugno 2011, inammissibili quelli depositati il 14 novembre 2011, e improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse l’appello principale e l’appello incidentale della compagnia. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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