Abuso edilizio valutato nel suo complesso e ordine di demolizione doveroso (Cons. Stato n. 8032 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento edilizio abusivo deve essere valutato in modo complessivo e non atomistico, identificandolo con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare su cui incide, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni. È irrilevante che singoli interventi, isolatamente considerati, siano realizzabili con S.C.I.A. o rientrino nell’edilizia libera. In assenza di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la pretesa sanabilità non preclude la misura repressivo-ripristinatoria. Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse e la trasformazione dei vani finestre richiedono permesso di costruire, con conseguente doverosità dell’ordine di demolizione ex art. 31, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. La natura vincolata del provvedimento esclude il legittimo affidamento anche in caso di adozione tardiva.
Il Fatto
Il Comune di Siano adotta un’ordinanza di demolizione (n. 2/2019) per una pluralità di opere abusive eseguite su un complesso immobiliare: la trasformazione di una cantina in locale pluriuso con ripostiglio e wc, la tompagnatura di un terrazzo con cambio di destinazione da superficie non residenziale ad abitabile, la trasformazione di due vani finestre e un ampliamento volumetrico di circa 3,50 metri.
L’interessato impugna l’ordinanza davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che respinge i ricorsi riuniti con sentenza n. 848/2020. Propone appello, deducendo tra l’altro che il giudice di prime cure avrebbe valutato in modo unitario e globale opere realizzate da diversi comproprietari, condizionando la sua posizione alle valutazioni sugli immobili altrui. Resistono il Comune e i controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo fondato sulla pretesa valutazione atomistica. L’ordine di demolizione consegue ai ripetuti sopralluoghi degli organi tecnici comunali, dai quali emerge la rilevanza edilizia delle opere sia nel loro impatto globale sul complesso immobiliare sia nella loro individualità, riferita ai singoli immobili. Il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’esistenza complessiva delle opere e dal loro contestuale impatto, non da ciascun intervento a sé stante; non è quindi possibile scomporne una parte per negare l’assoggettamento a una determinata sanzione. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 2321 del 2024, sez. VI, n. 10126 del 2023 e sez. VII, n. 9484 del 2023.
Nell’ambito della doverosa valutazione complessiva non assume rilievo che alcuni interventi, se singolarmente considerati, siano realizzabili con S.C.I.A. o rientrino nell’edilizia libera. Manca inoltre un’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sicché la pretesa sanabilità degli abusi non avrebbe potuto precludere l’adozione della misura repressiva. Il Comune ha dato conto che le opere non erano conformi ai titoli edilizi precedenti: il mutamento di destinazione d’uso di un volume non residenziale in volumetria abitabile richiedeva il permesso di costruire ai sensi degli artt. 23 ter e 32 d.P.R. n. 380/2001, come pure la trasformazione di vani finestre e terrazzi, qualificabile come ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma 1, lett. c, del T.U. Edilizia.
La Corte esclude il legittimo affidamento invocato in ragione delle due D.I.A. presentate. Manca la prova che le opere risalgano a epoca anteriore, onere gravante sull’appellante, e il tempo trascorso non fonda alcun affidamento: il provvedimento di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe neppure se l’ingiunzione interviene a distanza di tempo o il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso (Cons. Stato, sez. VI, n. 6771 del 2020; sez. VI, n. 6720 del 2019).
Quanto all’omessa partecipazione procedimentale, l’orientamento consolidato esclude che l’ordinanza debba essere preceduta dall’avviso ex art. 7 l. n. 241/1990, stante la natura vincolata del provvedimento (Cons. Stato, sez. VI, n. 3636 del 2020). Il contributo di ricostruzione ex l. n. 219/1981 non scrimina gli abusi, perché la normativa dell’epoca consentiva dichiarazioni descrittive degli interessati e le stesse non precludevano il successivo controllo della P.A. Sulla natura agricola dei fondi, l’atto notarile del 1980 li indica come inedificati e la circostanza non può essere smentita se non con querela di falso, mai proposta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità in fatto della vicenda.
Nota della Redazione
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