Riparto FSR e criteri tratti da decreti annullati: illegittimo il DCA commissariale (Cons. Stato n. 8776 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Commissario ad acta che ripartisce il Fondo sanitario regionale recependo, quali criteri di remunerazione delle funzioni assistenziali, quelli fissati da precedenti decreti già annullati dal giudice amministrativo ne eredita l’illegittimità e deve essere annullato. La prova che i criteri applicati siano quelli dei provvedimenti caducati emerge dalla piana lettura della tabella allegata al decreto, che li menziona espressamente. Il generico richiamo per relationem a una nota regionale, priva di specificazione dei criteri e non esplicitata nemmeno in giudizio, non soddisfa i requisiti di chiarezza e completezza della motivazione. L’amministrazione non può perseguire in via indiretta e surrettizia l’esclusione di categorie di pazienti che i provvedimenti annullati miravano a espellere dall’ambito del codice 75.

Il Fatto

La Fondazione appellante eroga prestazioni di alta specialità neuroriabilitativa in regime di accreditamento istituzionale con la Regione Lazio. Impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Commissario ad acta n. 113 del 2.12.2011, recante la ripartizione del F.S.R. 2011 e la determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, dolendosi del finanziamento inferiore rispetto alla soglia pattuita nell’accordo di remunerazione e dell’adozione di criteri già caducati in sede giurisdizionale.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che l’accordo di remunerazione riguardasse i volumi massimi erogabili salvo verifica a consuntivo e che mancasse la prova dell’impiego dei criteri illegittimi. La struttura ha proposto appello, riproponendo i motivi di primo grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di interruzione del giudizio formulata dalla Regione per l’ammissione dell’appellante all’amministrazione straordinaria. Lo stato di amministrazione straordinaria non è assimilabile alle ipotesi tipiche dell’art. 300 c.p.c.; sul piano formale, l’art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003 non richiama l’art. 43 della legge fallimentare; sul piano sostanziale, il giudizio ha petitum meramente annullatorio e non rientra tra le controversie sui rapporti patrimoniali dell’impresa.

Nel merito, la Corte ritiene assorbente il profilo relativo ai criteri di riparto. Il decreto impugnato stabilisce che la ripartizione avvenga secondo i criteri indicati in premessa e le risultanze delle tabelle allegate. Il punto 6 delle premesse ripartisce la somma stanziata in base a due criteri: complessità assistenziale e centro di riferimento riabilitativo di elevata specializzazione.

La tabella n. 6 richiama espressamente, per il primo criterio, il metodo del DCA 67/2010 e, per il secondo, i decreti 75 e 76/2010 e 9/2011. Tali decreti sono stati annullati dal TAR Lazio con le sentenze n. 8937/2011 e n. 8938/2011 nella parte in cui escludono dal codice 75 le gravi patologie neurologiche di tipo neurodegenerativo.

Ne consegue che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non provata l’applicazione dei criteri caducati: la prova emerge dalla lettura della tabella, che li menziona espressamente. Il provvedimento non indica criteri alternativi e il generico riferimento alla nota ASP non è sufficiente sotto il profilo della motivazione.

Il Collegio richiama la propria pronuncia n. 4177 del 2021, resa su censure di analogo tenore avverso il DCA 70/2009: la ripartizione limitata ai pazienti mielolesi e alle gravi cerebro-lesioni acquisite finisce per incentivare l’espulsione delle altre categorie dal codice 75 verso il codice 56, con effetti analoghi alla riduzione dei posti letto già giudicata illegittima. L’appello è pertanto accolto, il decreto annullato e la Regione condannata alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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